L’integrazione all’art. 1138 c.c. dichiara che “le norme del Regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici” in casa.
Ma niente cambia nei regolamenti condominiali entrati in vigore prima della riforma del condominio, la nuova norma ha efficacia solo per il futuro, in quanto vige il principio generale della irretroattivitá della legge.
Tale legge non viene considerata inderogabile e tale divieto potrá continuare anche in futuro a frente di un regolamento di natura contrattuale, questi, peró, dovrá venir trascritto nei pubblici registri immobiliari altrimente non sará opponibile al nuovo acquirente dell’immobile sito nel condominio.
Tale divieto viene considerato una limitazione del diritto di ciascun condomino di disporre del proprio bene liberamente, pertanto, si potranno ritenere nulle le clausole al regolamento che prevedono tale divieto. Se peró verra approvato tale accordo con il consenso unanime di tutti i condomini o verrá accettato e sottoscritto nel momento dell’acquisto dell’immobile stesso, tale divieto dovrá esser rispettato e sará quindi valido.
Non sará possibile proibire la presenza degli animali in condominio nemmeno con una delibera votata a maggioranza, anche solo un voto contrario al divieto fará sí che tale divieto verrá bloccato.
Per quanto riguarda la locazione di un immobile, se il divieto viene sottoscritto dall’affittuario al momento della firma del contratto di locazione, tale divieto andrá rispettato, e in caso di violazione il condominio potrá obbligarne il rispetto tanto all’occupante quanto al condomino proprietario (Cass. n.4920/06).
La convivenza in condominio con gli animali, anche se non semplice, dipende molto dalla correttezza dei loro padroni e dal rispetto delle semplici regole del saper convivere nella collettivitá. Ció che potrá fare il condominio sará porre in essere una serie di regole che andranno rispettate dai proprietari degli animali. Tali regole si imporranno nell’ uso degli spazi comuni, ed inoltre prevederanno regole piú generali sul comportamento che si deve tenere all’interno del complesso condominiale.
Vige la norma generale che ci insegna che il diritto di ciascuno trova il suo limite nel diritto del prossimo.
Pertanto, secondo l’art. 672 del codice penale, lasciar libero un animale o non custodirlo secondo le debite cautele costituisce un reato penale, pertanto sanzionato.
Nel caso in cui si tratti di animali, che per legge non é consentito possedere, quali rettili, mammiferi selvatici e qualsiasi specie di animale che puó provocare effetti mortali all’uomo o che possono esser portatori di malattie infettive, il divieto é effettivo e totale, e chi li possiede puó incorrere in ammende o addirittura nell’arresto.
Ma si parla anche di animali domestici ma che possono diventare pericolosi in alcuni casi e circostanze, pertanto si sta parlando anche del cane, che non potrá esser lasciato libero e senza museruola in spazi comuni condominiali.
Insorge inoltre il problema dell’uso dell’ascensore da parte di condomini accompagnati dai propri animali. Un divieto di tale natura puó esser previsto solo in caso di motivazioni di ordine igenico-sanitario, che va valutato a seconda dello specifico caso.
Allo stesso modo, la limitazione al numero di animali che un condomino puó tenere all’interno del suo immobile, dipenderá dalle stesse norme igenico-sanitarie, e spetterá al giudice intervenire con conseguente allontanamento degli animali e l’assegnazione degli stessi ad enti specializzati.
É dimostrato che l’equilibrio psicofisico di una persona puó esser messo a rischio dall’emissione continua di rumori o forti odori, da qui deriva il diritto del vicino di chiamare in causa un giudice per stabilire se vi sono condizioni reali di malessere e insofferenza, apportando in questi casi provvedimenti anche a carattere risarcitorio.
Anche l’amministratore puó intervenire in casi in cui gli animali vengano abbandonati per lungo tempo in spazi comuni o in ballatoi e balconi, si prevede anche il reato di maltrattamento di animali in questi casi particolari.
Secondo la legge, qualsiasi danno o sinistro provocato dall’animale é a carico del proprietario dello stesso o da chi ne ha la custodia, a meno che non si possa dimostrare che tale sinistro sia stato causato da comportamento negligente da parte del danneggiato.
Ad ogni modo sará sempre un giudice che stabilirá, secondo il caso concreto, se tale animale puó turbare la quiete o l’igiene della collettivitá, e non una norma generica condominiale.
