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Esenzione dall’Ici per la prima casa abitata


Chi abita in una casa in affitto e possiede un immobile tenuto a disposizione deve pagare l’Ici su quest’ultimo bene. L’esenzione disposta con il decreto legge 93/08 non riguarda, infatti, la «prima casa», cioè la prima o unica unità immobiliare posseduta, ma solo il fabbricato posseduto e destinato direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo.
Si tratta di uno dei quesiti più frequenti posti dai contribuenti, spesso disorientati da prassi e regolamenti comunali. Il limite della normativa agevolativa risiede nel fatto di aver tramutato in esenzione totale clausole deliberative pensate per un semplice sconto d’imposta. Nel caso dell’assimilazione tipica della casa assegnata a parenti, per esempio, la norma di riferimento (articolo 59, lettera e, decreto legislativo 446/97) consente di limitare l’equiparazione alla sola aliquota ridotta, senza applicazione della detrazione d’imposta. Questa differente intensità di assimilazione tuttavia, secondo la risoluzione n. 12/08, non ha incidenza sull’esenzione. Il beneficio spetta, infatti, anche nell’ipotesi della sola estensione dell’aliquota ridotta.

Fonte del 11 giugno 2008: Sole24Ore.com

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2 Commenti a “Esenzione dall’Ici per la prima casa abitata”

  1. enrico Says:

    buongiorno,
    io ho acquistato una casa nel 1990 con tutte le agevolazioni di prima casa, adesso abito con mio marito nella sua casa e quella è rimasta vuota, volevo sapere se devo pagare l’ici anche se non l’abito, volevo precisare che ho portato la residenza nella casa di mio marito.il comune dove si trovano le case è ROMA, grazie e buona giornata

  2. alfredo Says:

    Ho affittato alcuni locali della mia prima casa. Però continuo ad abitare ed avere la residenza qui. Devo pagare l’ICI oppure posso continuare ad usufruire della detraizone?

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