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Il saldo Ici alla cassa senza la prima casa


Contribuenti alla cassa per il pagamento del saldo Ici. Da domani e fino al 16 dicembre chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli deve versare la seconda rata, a saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. A meno che il contribuente non si sia avvalso della facoltà di versare, entro il 16 giugno scorso, l’imposta dovuta in unica soluzione, se già conosceva le deliberazioni adottate dal Comune.
L’articolo 3 del decreto legislativo 504/1992 prevede che oltre al proprietario dell’immobile sono obbligati al pagamento del tributo anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, nonché il titolare del diritto di superficie, enfiteusi, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali. L’imposta è dovuta da questi soggetti per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e in relazione ai mesi dell’anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, il mese è computato per intero.

Dopo le ultime modifiche normative, non sono più tenuti al pagamento dell’imposta i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale. Sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). Dal 2008, infatti, i contribuenti hanno diritto, in base all’articolo 1 del decreto legge 93/2008, all’esenzione per abitazione principale e per gli immobili a questa assimilati, con delibera o regolamento adottati dall’ente entro il 29 maggio 2008. Per stabilire se un immobile sia stato assimilato o meno, occorre fare riferimento alla scelta effettuata dall’amministrazione comunale.
In questi casi oltre a non essere obbligati a pagare l’Ici, i contribuenti hanno diritto al rimborso se per errore hanno versato a giugno l’acconto. Altrimenti, gli interessati possono presentare istanza di rimborso entro 5 anni dalla data del versamento e hanno diritto anche alla liquidazione degli interessi maturati. Allo stesso modo non dovrebbero essere sanzionati coloro che non ha pagato l’acconto Ici ritenendo erroneamente che l’immobile fosse esente, nel caso in cui venga riscontrata un’incertezza oggettiva nella delibera o nella norma regolamentare adottate dal Comune.[continua]

Fonte del 29 novembre 2008: ilSole24ore.com

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