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Destinazioni incerte per l’Ici versata con il modello F24


A due anni dalla sua entrata in vigore a regime, i comuni cominciano a effettuare un bilancio sulla riscossione dell’Ici mediante F24, che pur avendo determinato indubbi vantaggi ha anche molte pecche difficilmente risolvibili senza una norma di coordinamento. In particolare manca una procedura di controllo delle modalità di versamento e di accreditamento dei versamenti, che sta creando molte difficoltà ai comuni per il riversamento di somme riscosse a titolo di Ici a favore di enti diversi dall’effettivo destinatario, dovuto all’errata indicazione del codice catastale del comune, che rende esponenzialmente più elevati il numero di errori, essendo costituito da un codice numerico anziché dal nome dell’ente. Poiché l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto di non dover prestare attività di assistenza e correzione degli errori commessi dai contribuenti nella compilazione del modello F24, la restituzione delle somme non dovute viene normalmente rimessa ai comuni a cui tali versamenti sono stati accreditati, che devono rintracciare il contribuente che ha effettuato il versamento (indicato nella rendicontazione soltanto da un codice fiscale, senza dati anagrafici), per individuare il comune a cui la somma doveva essere versata.

Spesso però i comuni agiscono in modi molto diversi tra loro quando riscontrano la presenza di tali versamenti, in mancanza di forme di autoregolazione dei rapporti tra comuni come invece previsto dall’articolo 27, comma 11 della legge 448/2001, nel caso di erronei versamenti relativi a fabbricati del gruppo catastale D (si va dal riversamento diretto all’Ente destinatario alla restituzione, con o senza interessi, al contribuente, affinché provveda ad un nuovo versamento al Comune destinatario, che nel frattempo potrebbe avere emesso un avviso di accertamento con riferimento all’omesso versamento, con applicazione di sanzioni ed interessi).Chiarito che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge 212/2000 e dell’articolo 13 del Dlgs 471/97, il pagamento effettuato a un soggetto territorialmente incompetente per errore scusabile è da ritenersi valido e non sanzionabile (Cassazione civile 30 maggio 2005 n. 11477), si evidenzia che la soluzione del problema del riversamento di tali pagamenti indirizzati ad altri comuni non può essere rimesso all’autonoma iniziativa dei singoli enti.

Le difficoltà legate all’erronea imputazione dei versamenti Ici appaiono infatti destinate ad aumentare ulteriormente se ad accorgersi dell’errore nel versamento sia il comune destinatario dell’imposta, a distanza di alcuni anni dal versamento, a seguito di emissione di avviso di accertamento dell’omesso versamento nei confronti del contribuente (che potrebbe anche determinare un contenzioso nei confronti dell’ente accertatore). In assenza di un sistema normativo che definisca i criteri di autoregolazione dei rapporti tra comuni, non è scontato che il comune che abbia indebitamente percepito il versamento sia disponibile a restituire l’importo, e non è chiarito se si debbano applicare anche gli interessi. L’F24, insomma, costituisce un sistema di versamento dell’imposta oramai irrinunciabile, ma richiede, oltre ad alcuni aggiustamenti nel modello di versamento (per risolvere il problema dell’erronea individuazione del comune destinatario del versamento sarebbe infatti sufficiente prevedere nel modello F24, l’indicazione, oltre che del codice Comune, anche della sua denominazione in lettere, associando un controllo informatico all’atto della presentazione del modello per verificare la congruenza dei due dati), il chiarimento di alcuni punti nodali delle sue modalità di applicazione, soprattutto per quanto riguarda la definizione a livello normativo di una procedura di autoregolazione dei rapporti tra comuni al momento in cui i riversamenti non siano effettuati a favore del Comune effettivo destinatario dell’imposta

Fonte: casa24

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