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L’acconto Ici alla cassa


U ltimi giorni per effettuare il versamento dell’acconto Ici per l’anno 2009. Scade, infatti, martedì 16 giugno il termine ordinario per il pagamento, senza quindi applicazione di sanzioni e interessi, della prima rata (determinata con riferimento all’aliquota e alle detrazioni deliberate per l’anno 2008) dell’imposta dovuta per l’annualità in corso. Come noto, tuttavia, entro tale termine è possibile eseguire il pagamento dell’imposta in unica soluzione annuale (acconto e saldo), in luogo del pagamento rateale a giugno (acconto) e a dicembre (saldo), a condizione che i contribuenti applichino l’aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune competente per l’annualità 2009. Successivamente, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, i soggetti interessati possono (per scelta) o devono (per obbligo) presentare la dichiarazione (prima denuncia) o la denuncia (dichiarazione di variazione) Ici per l’anno 2008. La scadenza del 16 giugno 2009 non riguarda né i contribuenti per i quali i Comuni competenti hanno stabilito termini differenti per i versamenti dell’imposta né quelli danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito diversi comuni abruzzesi. Per questi ultimi contribuenti, infatti, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari sono stati sospesi fino al 30 novembre 2009 (Dm 9 aprile 2009). È opportuno rimarcare alcune novità e soprattutto la convenienza a contattare, anche per via telematica, le amministrazioni comunali, dato che ciascun ente può avere deliberato, in virtù della potestà regolamentare sancita in particolare dagli articoli 52 e 59 del Dlgs 446/97, norme modificative o integrative alla disciplina generale. Novità Fra le novità di rilievo si segnalano in particolare: – l’approvazione di un nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2009; – l’aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; – l’inclusione anche dell’Ici nel regime agevolativo previsto in favore dei distretti produttivi e reti d’impresa e delle catene di forniture; – il riconoscimento della ruralità a tutti i fabbricati (abitativi o strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui all’articolo 9 del decreto legge 557/93 e sue modificazioni; – l’allungamento del termine previsto per l’eventuale presentazione della dichiarazione o della denuncia, essendo stati spostati in avanti i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli “Unico 2009″); – l’approvazione di un nuovo modello di dichiarazione, da utilizzare per le annualità 2008 e successive; – l’esclusione dall’obbligo dichiarativo delle abitazioni principali, divenute (dal 1° gennaio 2008) esenti dall’imposta a norma dell’articolo 1 del Dl 93/2008 e sue modificazioni. Si segnala inoltre che il ministero dello Sviluppo economico ha selezionato 22 nuove zone franche urbane (Zfu) in 11 regioni (comunicato stampa 1° ottobre 2008). Il comma 341 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), e successive modificazioni, ha disposto fra l’altro l’esenzione dal pagamento dell’Ici, a decorrere dall’annualità 2008 e fino al 2012, per i soli immobili ubicati nelle Zfu. Tali immobili devono risultare posseduti e utilizzati dalle imprese per l’esercizio di nuove attività economiche poste in essere dalle stesse nel periodo compreso tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Gli enti impositori Vanno verificate le norme regolamentari e le deliberazioni comunali, poiché ciascun ente può avere: – fissato aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi per il recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, oppure interventi per il recupero di fabbricati di interesse artistico o architettonico nei centri storici; – considerato come regolarmente effettuati i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri; – deliberato aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille e fino all’azzeramento dell’imposta, a favore di proprietari che concedono in locazione (a titolo di abitazione principale) fabbricati oggetto di contratti redatti ai sensi della legge 431/98; – previsto esenzioni o riduzioni a favore di proprietari di fabbricati locati a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione; – fissato un diverso termine di presentazione della dichiarazione o della denuncia. Si ricorda, infine, che il Comune può avere fissato, a decorrere dall’annualità 2009, un’aliquota agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata massima di tre anni, se si tratta di impianti termici solari, e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Fonte: casa24

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