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Campania: via libera al nuovo Piano Casa


Dopo una seduta fiume iniziata lunedì scorso il Consiglio regionale della Campania ha dato il suo via libera, con 26 voti favorevoli e 16 contrari, al disegno di legge che modifica il Piano Casa (l.r. 19/2009 Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e la legge regionale 16/2004 (Norme sul governo del territorio).

“La legge approvata dal Consiglio conferma il Piano Casa nel suo impianto originario – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica, Marcello Taglialatela – ma lo libera da quel vincolismo ideologico che lo ha, fino ad oggi, bloccato nella sua applicazione. Mantenendo fede al rispetto del territorio e al suo spirito sociale, la legge semplifica le procedure per l’attivazione degli interventi previsti dal Piano Casa, e rispondendo puntualmente alle esigenze del territorio e delle diverse categorie, mette in moto l’edilizia e l’economia con particolare attenzione all’edilizia residenziale pubblica alla quale vengono destinati numerosi interventi”.

Le finalità del Piano Casa

Il Piano Casa campano è finalizzato al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità, e punta a favorire l’utilizzo di energia rinnovabile e la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, e a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate.

Gli edifici esclusi dal Piano Casa

Una delle modifiche sostanziali previste dal disegno di legge è l’abrogazione dell’articolo 6 che limitava gli interventi edilizi solo alla “prima casa”. Pertanto, in Campania gli interventi sono realizzabili su tutti gli immobili, ad eccezione degli edifici che risultano realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria, sottoposti a vincolo o tutela, definiti di valore storico, culturale ed architettonico, collocati nelle aree di inedificabilità assoluta, in territori di riserve naturali, in aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato. Inoltre, gli interventi edilizi non possono essere realizzati su edifici collocati all’interno della zona rossa e nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (Asi) e nei Piani di insediamenti produttivi (Pip).

Interventi straordinari di ampliamento

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-bifamiliari, di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi, per gli edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto. Quest’ultimo punto costituisce una modifica al Piano-casa originario che limitava tali interventi ai soli edifici residenziali uni-bifamiliari.

Un’altra modifica riguarda gli edifici a prevalente destinazione residenziale per i quali è consentito, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del 20%.

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del 36%, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente (la precedente ‘versione’ del Piano-casa era relativa alla stessa unità immobiliare catastale e pertinenze esterne asservite al fabbricato).

Viene confermato che l’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge.

Tra le novità, è prevista la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione in zona agricola per gli edifici destinati parzialmente ad uso abitativo, regolarmente assentiti, ubicati in area agricola o in zona classificata per i quali è consentito, per la parte non abitativa, il mutamento della destinazione d’uso in residenziale per le esigenze del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

Riqualificazione delle aree urbane degradate

Altro punto fondamentale del Piano-casa, confermato nel disegno di legge approvato dal Consiglio regionale, è la riqualificazione delle aree urbane degradate. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile delle città con strategie di valorizzazione del tessuto urbano e la riduzione del disagio abitativo.

Sono consentiti interventi di sostituzione e di adeguamento integrale ai criteri costruttivi di sostenibilità attraverso l’incremento volumetrico del 50%, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre, sono ammessi interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di un quota non inferiore al 30% per le destinazioni di edilizia sociale.

La volumetria derivante da sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al 10%, esercizi di vicinato, botteghe artigiane.

La riqualificazione delle aree urbane degradate può avvenire anche attraverso la conversione in edilizia abitativa di aree industriali dismesse con il vincolo di destinazione del 30% all’edilizia sociale. È abolito il limite di 15.000 mq previsto dalla legge 19/200. Gli interventi di sostituzione edilizia possono riguardare anche residenze turistico-alberghiere a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al 35% del volume esistente (housing sociale).

Edilizia Residenziale Pubblica

Il disegno di legge conferma le scelte del Piano Casa a favore dell’edilizia residenziale pubblica prevedendo che:

- al fine di favorire la sostituzione e l’adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità, nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi sugli edifici residenziali pubblici secondo le tipologie indicate all’art. 3 del DPR n. 380/2001, vincolando la Regione all’inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza;

- se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

Delocalizzazione di immobili

Un’altra novità introdotta è la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato. Viene previsto che i proprietari degli edifici che dimostrano la condizione di pericolosità o rischio molto elevata, con attestazione della competente Autorità di Bacino, possono richiedere di realizzare, al di fuori delle medesime aree e in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica alla edificazione residenziale, una volumetria aggiuntiva, oltre quella assentibile o assentita in base al vigente strumento urbanistico. Il richiedente provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione dell’intero edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso, nonché al trasferimento delle medesime nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei lavori di costruzione del nuovo immobile. L’area acquisita, che non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile costruita, è gravata da vincolo di inedificabilità.

Semplificazioni in materia di governo del territorio

La legge di modifica del Piano-casa interviene anche sulla legge 16/2004 (Norme sul governo del territorio) introducendo misure di semplificazione, di snellimento e di riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni nella attuazione degli interventi previsti dal Piano Casa.

Fonte: casaeclima

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