Registrati e pubblica GRATIS
Accesso inserzionisti

Certificatori energetici, nuove regole sulle sanzioni in Piemonte


La Regione Piemonte ha modificato la normativa regionale concernente l’applicazione di sanzioni amministrative a carico dei certificatori che rilascino attestati di certificazione energetica errati.

L’articolo 29 della Legge finanziaria per l’anno 2012 (L.r. 4 maggio 2012, n. 5, pubblicata sul BUR n. 18 del 4 maggio 2012) ha introdotto una serie di modifiche all’art. 20 della legge regionale 13/2007 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia), che disciplina le sanzioni relative all’attività di certificazione energetica degli edifici.

Sospensione dall’elenco dei certificatori

Tra le novità, è prevista la sospensione – con durata fino al superamento del corso di formazione – dall’elenco dei certificatori del professionista iscritto ad ordine o collegio professionale che ha rilasciato in un anno almeno 10 attestati di certificazione energetica che presentano “errori che cagionino un’errata classificazione energetica”. Questo limite è ridotto a 5 per il certificatore non iscritto ad alcun ordine o collegio professionale.

Le disposizioni dell’art. 29 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della L.r. 5/2012 quando il relativo accertamento non sia ancora stato oggetto di contestazione o notificazione.

Incarichi per collaudo di opere pubbliche

Per quanto riguarda gli incarichi per collaudo di opere e lavori pubblici, la Finanziaria regionale 2012 ne prevede l’affidamento a dipendenti regionali iscritti in un apposito elenco. A certe condizioni, la Regione può affidare l’incarico anche a soggetti esterni, iscritti negli albi dei collaudatori, oppure non iscritti negli albi ma in possesso di particolare esperienza e specifiche competenze.

Per opere di particolare complessità o nel caso di lavori che richiedano l’apporto di professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una apposita commissione, composta da non più di tre membri. La Regione assegna l’incarico sulla base dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, sentita una apposita commissione tecnica di valutazione.

Gli aspetti organizzativi, economici e gestionali inerenti la tenuta degli albi dei collaudatori sono disciplinati con apposito regolamento regionale.

Disposizioni in materia idrogeologica e sismica

Per le richieste di autorizzazione di competenza regionale di cui alla L.r. 09/08/1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), e per le richieste di autorizzazione e per il deposito dei progetti di cui alla L.r. 12/03/1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741), sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia, dei volumi di intervento e, per le procedure sismiche, del costo degli interventi.

Edilizia sociale

In materia di edilizia sociale, viene istituito un fondo di garanzia per il pagamento del canone di affitto degli alloggi realizzati con i fondi immobiliari, in caso di temporanee difficoltà economiche dei locatari.

Accertamento dei crediti delle imprese verso la PA

A partire dal 31 maggio 2012 viene avviato l’accertamento dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Regione e della Pubblica amministrazione piemontese. Il riconoscimento del credito dà diritto alle imprese di cederlo agli istituti bancari nella formula del pro soluto, al fine di ottenere la liquidità spettante.

Fonte: casaeclima

Tag: , , , ,


Lascia un commento



Articoli relazionati