Entro il 16 dicembre il saldo Ici, calcolo online sul sito Confedilizia
Tra il 1° e il 16 dicembre – salvo differenti disposizioni comunali – deve essere versata la seconda rata dell’imposta comunale sugli immobili a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, applicando aliquote e detrazioni del 2010 ed eseguendo il conguaglio con quanto versato a titolo di acconto lo scorso giugno (quando si è pagato il 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e de-trazioni del 2009).
Dal 2008 – come noto – è prevista l’esclusione dall’Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano soggette all’imposta – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (“Abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“Abitazioni in ville”) e A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”). Ad essere sog-getti all’imposta sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come “seconde case” ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffi-ci, negozi ecc.).
Su questo sito (http://www.confedilizia.it/EVI_ICI_ONLINE.html) è possibile trovare – oltre ad una guida pratica al pagamento dell’imposta – un programma per il calcolo online del tributo e i link ai siti dove possono essere verificate le aliquote e le detrazioni stabilite dai Comuni e reperite le delibere e gli eventuali regolamenti.
In caso di mancato versamento entro il 16 dicembre, è possibile – se si paga entro 30 giorni dalla scadenza prevista – applicare la sanzione ridotta pari al 2,5% dell’imposta dovuta (la sanzione ordi-naria è del 30%), più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la sanzione del 3%. Trascorso un anno, il “ravvedimento” non è più possibile e la sanzione è pari al 30%.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corren-te postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscos-sione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste). Il versamento va fatto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salvo che il Comune non abbia disposto diversamente, nessun pagamento va effettuato se l’imposta da versare non supera 12 euro.
Fonte: confedilizia
