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Mioaffitto: Le notizie dal mondo immobiliare scelte da Mioaffitto.it

November 19th, 2010

Entro il 16 dicembre il saldo Ici, calcolo online sul sito Confedilizia

Tra il 1° e il 16 dicembre – salvo differenti disposizioni comunali – deve essere versata la seconda rata dell’imposta comunale sugli immobili a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, applicando aliquote e detrazioni del 2010 ed eseguendo il conguaglio con quanto versato a titolo di acconto lo scorso giugno (quando si è pagato il 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e de-trazioni del 2009).

Dal 2008 – come noto – è prevista l’esclusione dall’Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano soggette all’imposta – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (“Abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“Abitazioni in ville”) e A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”). Ad essere sog-getti all’imposta sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come “seconde case” ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffi-ci, negozi ecc.).

Su questo sito (http://www.confedilizia.it/EVI_ICI_ONLINE.html) è possibile trovare – oltre ad una guida pratica al pagamento dell’imposta – un programma per il calcolo online del tributo e i link ai siti dove possono essere verificate le aliquote e le detrazioni stabilite dai Comuni e reperite le delibere e gli eventuali regolamenti.

In caso di mancato versamento entro il 16 dicembre, è possibile – se si paga entro 30 giorni dalla scadenza prevista – applicare la sanzione ridotta pari al 2,5% dell’imposta dovuta (la sanzione ordi-naria è del 30%), più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la sanzione del 3%. Trascorso un anno, il “ravvedimento” non è più possibile e la sanzione è pari al 30%.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corren-te postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscos-sione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste). Il versamento va fatto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salvo che il Comune non abbia disposto diversamente, nessun pagamento va effettuato se l’imposta da versare non supera 12 euro.

Fonte: confedilizia

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November 18th, 2010

Edifici verdi. Redditività da locazione più alta

Risparmio energetico a parte, quali sono i vantaggi economici dell’utilizzo di materiali e tecnologie eco sostenibili nel costruire edifici?

L’economista olandese Nils Kok, coadiuvato dal suo collega Piet Eichholtz dell’Università di Maastricht e dal professor John Quigley, docente presso la University of California, hanno condotto una delle prime analisi sistematiche riguardanti l’impatto economico che il costruire sostenibile ha sul mercato immobiliare.

Contrariamente al credo diffuso tra la maggior parte degli investitori, sostenibilità e reddittività economica non sono due obiettivi che si autoescludono a vicenda. Anzi. Nel loro lavoro, Quigley, Eichholtz e Kok hanno stabilito che gli investimenti in comprovate pratiche di bio edilizia portano ad un aumento considerevole del valore della proprietà sul mercato.

Gli edifici certificati verdi, infatti, riportano un aumento dell’8,5% nei ricavi dell’affitto e si vendono meglio e più facilmente. I numeri dello studio rivelano che il tasso di vendita è, inoltre, superiore del 13% rispetto ai concorrenti edifici sprovvisti di certificazione.


27.000 uffici oggetto di studio

L’analisi, supportata da CoStar, enorme database per informazioni immobiliari, ha preso in esame un totale di quasi 27.00 edifici, concentrandosi esclusivamente su immobili non residenziali, localizzati nelle principali metropoli americane, tra cui San Francisco, Boston, Chicago, Atlanta, Dallas, Washington DC e Los Angeles. Certificati verdi, questi edifici adibiti ad uso ufficio, hanno riportato costi di gestione più bassi ed un valore di attività superiore alla media. Inoltre, sottolinea Quigley, la redditività di tali immobili non si limita ai soli, maggiori introiti in termini di affitto o vendita, ma si traduce, anche, in un plus rispetto alle imprese concorrenti. Infatti, un edificio a certificazione green vede valorizzata la propria immagine aziendale, con un conseguente miglioramento di produttività interna ed orgoglio degli utenti.

Sebbene persistano alcune riserve di carattere statistico relative alla dimensione del campione e alla qualità dei dati, gli studi hanno, però, ampiamente dimostrato come investire nella sostenibilità convenga, poiché permette proventi locativi e prezzi di vendita più alti. Gli investimenti nel quadro della certificazione LEED, garantisce la ricerca di Kok, Eichholts e Quigley, vengono alla fine ampiamente premiati dal mercato e ricompensati da ricavi maggiori.

Fotnte: casaeclima

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November 17th, 2010

Diritto di prelazione

Quando il conduttore ha diritto alla prelazione

Il diritto di prelazione in favore del conduttore di immobile adibito ad uso abitativo, è previsto dall’art. 3, lettera g, della Legge 431 del 1998, in caso di vendita dell’immobile o in caso di nuova locazione nei seguenti casi :

Il conduttore ha diritto di prelazione quando, alla prima scadenza contrattuale quattro anni in caso di di contratto libero o tre anni in caso di contratto concordato, il locatore si avvalga della facoltà di diniego del rinnovo del contratto perché intende vendere o ristrutturare l’immobile ovvero :

- intende vendere l’immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione; va a riguardo precisato che l’art. 1, comma 10, D.M. 30/12/2002, è intervenuto a stabilire che “E’ nella attribuzione esclusiva del proprietario dell’immobile la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 L. 27 luglio 1978, n. 392.

- l’immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che richiede importanti lavori per cui la permanenza del conduttore è di ostacolo quali la demolizione e/o ricostruzione o importanti lavori che ne assicurino la stabilità;

- l’immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione al fine di realizzare nuove costruzioni, oppure se situato all’ultimo piano, per eseguire sopraelevazioni che per motivi tecnici o di sicurezza richiedono lo sgombero dell’immobile condotto in locazione.

Nel primo caso (vendita dell’immobile) il conduttore ha il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali acquirenti dell’immobile, mentre negli altri due casi il conduttore ha diritto di prelazione (a parità di condizioni, agli altri eventuali aspiranti conduttori) se il proprietario al termine dei lavori, intende cedere nuovamente in locazione l’immobile.

Quando il conduttore NON ha diritto di prelazione

In caso di vendita durante la locazione l’inquilino NON ha diritto alla prelazione, (la sua posizione non subisce pregiudizio, il nuovo proprietario è obbligato ad attendere la scadenza del contratto) NON spetta il diritto di prelazione qualora il proprietario intende vendere a terzi dopo la prima scadenza contrattuale, NON ha diritto di prelazione neppure quando dopo la scadenza del contratto il locatore intenda affittare l’immobile ad altro inquilino.

NON spetta il diritto di prelazione, al conduttore se il locatore è comproprietario dell’immobile a titolo di comunione ereditaria ipotesi prevista dall’ articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

L’art. 38 L. 392/1978 che attribuisce al conduttore il diritto di prelazione nei confronti del locatore che intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato ad uso diverso da abitazione, si applica solo alle alienazioni volontarie e NON trova quindi applicazione nel caso in cui, l’immobile venga venduto coattivamente.

 
DIRITTO DI PRELAZIONE E VENDITA

In caso di vendita di immobili ad uso non abitativo o se come previsto dall’ l’art. 1, comma 10, D.M. 30/12/2002, è stato concesso dal proprietario dell’immobile al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita dell’immobile uso abitazione, il locatore, qualora intenda vendere l’immobile, deve darne comunicazione al conduttore mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione … artt. 38 Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, anche in questo caso con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Nel caso in cui l’immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore quinto comma art. 38 L. 392/1978.

Il conduttore che voglia esercitare il diritto di prelazione deve versare il prezzo, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, entro trenta giorni, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare quarto comma art. 38 L. 392/1978.

Nel caso in cui l’immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore l’avente titolo alla prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione da parte del locatore, deve comunicare agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, altrimenti si considera aver rinunciato alla prelazione medesima sesto e settimo comma art. 38 L. 392/1978.

Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui sopra, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa primo comma dell’art. 39 L. 392/1978.

Se il diritto di riscatto viene esercitato nei confronti di una persona coniugata in regime di comunione legale, l’azione deve essere proposta anche nei confronti del coniuge.

Il riscatto può essere esercitato nell’ipotesi in cui nella denuntiatio sia stato indicato al conduttore un prezzo superiore a quello risultante dalla vendita stipulata, o se a parità di prezzo siano state concesse al terzo acquirente condizioni di pagamento più vantaggiose non comunicate tempestivamente al conduttore avente diritto alla prelazione.

Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

 
DIRITTO DI PRELAZIONE E LOCAZIONE

Il conduttore ha diritto di prelazione qualora il locatore, terminati i lavori nei casi specificati, conceda nuovamente l’immobile in locazione.

In tale ipotesi il locatore, come previsto dall’art. 40 L. 392/1978, deve comunicare al conduttore le offerte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed il conduttore deve a sua volta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, offrire al locatore, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, condizioni uguali a quelle da lui comunicategli, pena decadenza dal diritto.

 
Art 732 C.C.

Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

Fonte: compraeaffitta

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November 16th, 2010

L’affitto costa meno

Vivere in affitto e’ meno caro rispetto al 2009. Lo mette nero su bianco un’indagine di Nomisma in collaborazione con Solo Affitti, secondo cui i canoni di locazione sono scesi nel primo semestre dell’1,9% in Italia. Ma la diminuzione arriva anche a superare il 3% in caso di appartamenti con garage.
Ovviamente con alcuni distinguo. L’andamento registrato non e’, infatti, omogeneo. Tanto che a Milano i prezzi sono scesi dell’1,1% mentre a Roma – che registra il record assoluto in fatto di locazione – sono saliti del 3,6%. Sono, invece, piu’ economiche le locazioni a Cagliari (-10,7%), Genova (-8,3%), Napoli (-7,6%), Bari (-6,6%) e Bologna (-6%). Dall’altro capo della classifica troviamo invece le citta’ dove gli inquilini hanno dovuto stringere di piu’ la cinghia, dal momento che Ancona ha fatto registrare il +5,2% e Trento il +4,1%.
L’affitto nelle grandi citta’ come Venezia e Milano resta, invece, sostanzialmente invariato o con ribassi intorno al 1%. Numeri che dimostrano come il mercato della locazione sia, comunque, caratterizzato da un trend di stabilita’ nei capoluoghi di Regione. Inoltre, se si decide di affittare un’abitazione o si sceglie di cambiarla, Genova e Torino guidano la classifica delle citta’ dove e’ piu’ rapido concludere l’affare (1,4 mesi). Un po’ di pazienza serve a Catanzaro (3,8 mesi), Milano (3,3 mesi), Napoli (3,3), Palermo (3,3) e Roma (2,7).
Anche se – va ricordato – il mattone continua sempre a far rima con casa di proprieta’. L’Italia resta, infatti, un Paese di proprietari tanto che la quota di famiglie che vive in affitto e’ considerevolmente piu’ bassa (18,9%) rispetto alla media del 35% dell’Unione Europea. Il che equivale a dire che in Italia si va in affitto per necessita’, difficilmente per scelta. Tanto che delle 4,7 milioni di famiglie che vivono in pigione, la maggior parte e’ composta da nuclei con redditi medio-bassi e persone con meno di 35 anni. In particolare, a rispecchiare questo identikit sono le giovani coppie senza figli (22%) nelle grandi citta’ (Roma, Bari, Potenza, Campobasso), i single (20%), le famiglie con figli (16,5%), gli extracomunitari (14,8%) e i lavoratori precari (10,4%).
Per quanto riguarda, invece, la preferenza delle tipologie piu’ richieste spiccano in alto i bilocali (quasi 4 intervestati su 10), mentre circa un terzo delle scelte (28%) cade sui trilocali. Due inquilini su 10 abitano, invece, un monolocale, con la restante parte (12%) che opta per un quadrilocale, preferito, tra le citta’ prese in esame da Solo Affitti, soprattutto a Firenze e Bologna.
Capitolo a parte, infine, per i canoni di locazione. Detto che Roma batte Milano, dal momento che all’ombra del Colosseo un affitto costa in media da 30 euro a 80 euro in piu’ che nel capoluogo lombardo, con i canoni che in entrambe le citta’ si aggirano intorno ai mille euro mensili (987 euro il prezzo medio per un appartamento arredato in affitto a Roma e 957 euro a Milano), si registrano prezzi piu’ economici a Firenze, con una media di 700 euro al mese, Venezia (686 euro), Napoli (616 euro), Catanzaro (435 euro), Campobasso (458 euro) e Perugia (482 euro). Infine, come emerge dall’indagine, la comodita’ del parcheggio assicurato costa caro: per una casa con garage, ma non arredata, serve mediamente il 9-10% in piu’.
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November 15th, 2010

Cortile condominiale e suo della cosa comune: il deposito della legna per camini. Legittimità e limiti

Il cortile è, ai sensi dell’art. 1117 n. 1 c.c., una parte dell’edificio che, salvo diversa disposizione del titolo, deve considerarsi comune. Il codice non ne fornisce la definizione. In tal senso è giunta in soccorso la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour “ il cortile, tecnicamente, è l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione” (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).
 
Come tutte le cose di proprietà comune esso, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale contrattuale, potrà essere utilizzato da ogni condomino nel modo più consono alle proprie esigenze.
 
La norma di riferimento è l’art. 1102, primo comma, c.c. dettato in materia di comunione ma applicabile anche al condominio negli edifici in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c.
 
La Corte di Cassazione ha specificato la portata della disposizione codicistica affermando che “ il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine” (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).
 
Un esempio chiarirà il concetto.
 
Nel condominio Gamma, composto da venti unità immobiliari e con altrettanti distinti partecipanti, pur essendovi un regolamento di condominio non è definita la modalità d’uso di un piccolo cortile prospiciente il prospetto interno dell’edificio. In ragione di ciò tutti i condomini ne fanno l’uso che ritengono più opportuno. Tizio lo usa per parcheggiare il proprio motoveicolo, Caio per brevi soste della sua auto per il carico e lo scarico della merce nel suo negozio e Sempronio, proprietario di una pizzeria con forno a legna per accatastare i pezzi di legname utili al funzionamento del suo forno. Tutti queste modalità d’utilizzazione sono da ritenersi lecite fintanto che non limitano il diritto d’ogni altro condomino a trarre da quella parte comune il miglior beneficio possibile in relazione alle proprie esigenze.
 
E’ evidente che si tratta d’equilibri che sfuggono a generalizzazioni d’ogni sorta e che quindi devono essere valutati caso per caso. In questo contesto tuttavia è possibile affermare, senza timore di smentita, che è lecito il deposito di legna nel cortile condominiale per gli usi più opportuni che il singoli condomino intenda farne purché da ciò non derivi una limitazione dei diritti d’uso degli altri comproprietari.

Fonte: condominioweb

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November 14th, 2010

Bye, bye al bonus del 55%

Il bonus energia del 55% per le ristrutturazioni edilizie eco-compatibili e’ rimasto fuori dal pacchetto sviluppo contenuto nel maxiemendamento alla legge di stabilita’ che sara’ di circa 5,5 miliardi di euro rispetto ai 7 miliardi di euro di esigenze inizialmente previste. Questo vuol dire che la detrazione Irpef terminera’ il 31 dicembre 2010.
Il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, non e’ infatti riuscito a trovare i due miliardi in piu’ necessari a coprire tutte le richieste incluse nel ddl, tra cui appunto questo sugli interventi di riqualificazione energetica che prevedono la riduzione del fabbisogno energetico, la sostituzione di finestre, infissi, pavimenti o impianti di climatizzazione o l’installazione di pannelli solari.
A renderlo noto e’ il vice ministro dell’Economia, Giuseppe Vegas che – al termine dell’incontro con i capigruppo della commissione Bilancio alla Camera, durante il quale e’ stata presentata la bozza del provvedimento – ha comunque garantito che le principali misure saranno mantenute e alcune finanziate per sei mesi, come il 5 per mille o l’abolizione del ticket sanitario per le visite specialistiche e diagnostiche.
Nel pacchetto, in particolare, vengono confermati 1,27 miliardi di euro per Comuni e Regioni, 1,5 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, un miliardo di euro per univerista’ e borse di studio e 800 milioni di euro per gli sgravi sul salario di produttivita’. Queste saranno le misure certamente finanziate su base annua, mentre altri interventi dovrebbero ottenere risorse per un periodo piu’ breve.
Il testo e’ stato poi depositato in commissione Bilancio. Ma i parlamentari avranno tempo fino alla sera di oggi, giovedi’ 11 novembre, per presentare proposte di modifica. Ed e’, quindi, probabile che le votazioni inizino venerdi’. Una notizia, questa della mancata riconferma della riedizione della detrazione al 55% per le ristrutturazioni edilizie che garantiscono un risparmio energetico, che dara’ vita a numerose polemiche.
Si tratti, infatti, di un bonus dall’evidente successo che piace tanto agli italiani e alle imprese del settore che continuano a chiederne a gran voce la proroga. Tanto che nei suoi tre anni di attivazione e’ stato utilizzato da circa 600mila utenti, attivando oltre 7 miliardi di euro di investimento, mentre allo Stato e’ costato solo 4 miliardi di euro in termini di detrazioni. Tra le sue tesi a sostegno c’e’, inoltre, quella di una misura che funziona egregiamente dal momento che incentiva un pezzo di economia importante in modo virtuoso, con risultati straordinari in termini di risparmio energetico e provoca l’emersione dal nero in un settore che, come l’edilizia, notoriamente vi fa ricorso anche nel nord Italia.
Intanto, in attesa che venga votata la legge di stabilita’, meglio quindi ricordare ai contribuenti che volessero beneficiare di questo bonus che c’e’ tempo fine alla fine dell’anno per richiedere la detrazione il 55% delle spese sostenute per i lavori effettuati, con uno sconto d’imposta massimo riconosciuto in base al tipo di intervento: si va dai 100mila euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, ai 60mila euro per l’involucro di edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi su edifici esistenti) e l’installazione di pannelli solari, passando a 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per dimostrare l’esistenza dell’edificio, occorre l’iscrizione al Catasto o la ricevuta del pagamento dell’Ici. Cio’ significa che non sono detraibili le spese sostenute durante la costruzione dell’immobile, anche se finalizzate alla realizzazione di un’abitazione a elevata efficienza energetica. Poi, entro 90 giorni dal termine dei lavori e del collaudo finale, occorre trasmettere all’Enea una copia dell’attestato online di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Per il pagamento delle spese e’, infine, obbligatorio utilizzare il bonifico bancario o postale, in cui indicare causale del versamento (riqualificazione ex legge 296/2006), il proprio codice fiscale e la partita Iva di chi ha eseguito i lavori. Le fatture devono indicare anche il costo della manodopera.
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November 12th, 2010

Assicurazione casa on line: come fare preventivo e disdetta

Stipulare un’assicurazione casa è molto importante per incrementare il livello di serenità del proprio nucleo familiare, che sarà protetto contro una serie di rischi in grado di turbare l’equilibrio finanziario della famiglia. Spesso l’assicurazione sulla casa è sottoscritta nel momento dell’acquisto della proprietà immobiliare, o in un secondo istante successivo. Vediamo come sia possibile effettuare, gratuitamente e in tempi rapidi, un preventivo online su tale polizza, e come sia possibile immettere un ordine di disdetta della stessa polizza, senza spostarsi da casa.

L’assicurazione casa: cosa copre?

L’assicurazione sulla casa è una polizza fortemente personalizzabile. Nonostante venga offerta attraverso dei pacchetti “standard”, il cliente può comunque scegliere quali garanzie includere e quali escludere, modellando il contratto a proprio piacimento anche grazie alla previsione di massimali di rimborso differenti. La parte principale della polizza è tuttavia relativa alla responsabilità civile, grazie alla quale i componenti del nucleo familiare potranno ritenersi indenni dalle richieste di risarcimento, per danni che abbiano involontariamente provocato a terze persone o cose nella conduzione della propria casa.
 
Fare un preventivo online

Effettuare un preventivo online per l’assicurazione sulla casa è un’operazione che può essere svolta in pochi minuti, e con l’ausilio di alcune semplici informazioni come i dati personali anagrafici del proprietario, e diversi aspetti inerenti la proprietà immobiliare (indirizzo, metri quadri, presenta di box e pertinenze varie, e così via). Se il preventivo fornirà un responso di nostro gradimento, sarà inoltre possibile confermare i dati, e passare ad una fase successiva, relativa alla stipula della polizza, alla stampa dei documenti da firmare, al pagamento del premio della polizza e all’invio della documentazione alla compagnia di assicurazione.
 
Come disdire l’assicurazione online

Terminata la fase di cui sopra, siamo finalmente assicurati! Ma cosa occorre fare per disdire la polizza sulla casa? In linea di massima, è sufficiente inviare una comunicazione, meglio se attraverso raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione, domandando – almeno 60 giorni prima della scadenza – la disdetta dello stesso contratto. Attenzione però! Quando si parla di “scadenza” si intende la scadenza annuale: pertanto, se il premio è rateizzato in due o più pagamenti semestrali o di durata inferiore, la scadenza non coinciderà con il pagamento del prossimo premio.
 

Fonte: vostrisoldi

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November 11th, 2010

Benessere abitativo: uomo, ambiente e bioarchitettura

Purtroppo ora è quasi sempre banalizzata e ridotta al mero risparmio energetico, dimenticandosi che l’obiettivo primario della progettazione è creare il benessere abitativo. Materiali ecocompatibili, risparmio energetico, sostenibilità… sono tutte esigenze importanti che però non dovrebbero far deviare dall’obiettivo primario del progettista: il benessere abitativo dei fruitori.

Esigenze… di chi?!
Spesso queste esigenze sono imposte per venire incontro a necessità sociali, economiche e culturali in primo luogo, e (forse) ambientali in secondo luogo, ma in prima battuta non hanno molto a che vedere con il benessere abitativo. L’obiettivo di una corretta progettazione dovrebbe essere il massimo benessere e la massima fruibilità ambientale degli occupanti, non realizzare una ‘casa passiva’ o sistemare in qualche modo i pannelli solari. Si confonde il mezzo con il fine… arrivando al paradosso.

Si pensi che in certe zone d’Italia (tra cui alcune dichiarate patrimonio dell’umanità) esistono regole molto restrittive per la scelta di materiali e forme da utilizzare nelle costruzioni/ristrutturazioni, creando a volte difficoltà ai privati. Questo per preservare lo stile costruttivo locale e per rispettare i vincoli paesaggistici. Ma in queste stesse zone vengono autorizzate enormi installazioni di pannelli solari. Forse che questi non hanno un impatto ambientale o paesaggistico? E forse qualcuno pensa che non abbiano un’influenza sulle persone che vivono nei paraggi?!

Ancora una volta l’occidente dimostra un carattere schizofrenico. Per decenni nessuno – in primo luogo chi se ne doveva occupare – si è mai curato del paesaggio, del risparmio energetico e della progettazione ecocompatibile, mentre parecchie autorevoli voci si sono alzate per fare notare l’errore, rimanendo inascoltate.

Ora siamo arrivati all’opposto: l’imperativo categorico del risparmio energetico a ogni costo, mancando ancora una volta l’obiettivo. Il reale compito del progettista è quello di progettare una casa per gli uomini, dove essi possano vivere in pienezza e soddisfazione.

La stessa idea di ‘casa passiva’ è una contraddizione in termini, perché se la casa è un essere vivente… nessun essere vivente è ‘passivo‘! Tra l’altro questa idea contraddice le basi stesse della bioarchitettura, ove la casa è concepita appunto come organismo vivente composto di più ‘pelli’… un organismo che deve respirare!

Ma tant’è… noi riteniamo che l’accento vada posto su ben altri fattori, e per fare questo riteniamo importante prima di tutto capire che cosa è una casa, perché è costruita in un certo modo e come funziona. E in questo compito ci può aiutare la serie di articoli firmati da Marzia Mazzi, che pubblicheremo a partire da oggi. Buona lettura quindi!

Fonte: mondocasablog

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November 10th, 2010

Social housing, a Parma parte un primo progetto per 852 alloggi

Nato in Nord Europa agli inizi degli anni ‘90, il social housing fino a pochi anni fa era scarsamente diffuso in Italia, dove ha dominato la tendenza all’acquisto delle abitazioni piuttosto che la locazione.

A partire dal 2008, tuttavia, l’aumento dei prezzi di mercato ha portato a un’interruzione della domanda di alloggi sul libero mercato, e all’aumento della domanda di social housing, cioè di un segmento di mercato a metà strada tra l’edilizia residenziale pubblica e la proprietà privata delle abitazioni, vendute a prezzo di mercato. La sua definizione, secondo il Comitato di coordinamento europeo per il social housing (CECODHAS), è quella di “un insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti per un’utenza che non riesce a soddisfare il proprio fabbisogno abitativo sul mercato, per regioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata; un insieme che favorisca la formazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso, al fine di rafforzare la propria condizione abitativa e sociale”.


La definizione di “social housing”

In Italia il decreto ministeriale del 22 aprile 2008 definisce l’abitazione in regime di social housing come una “unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente, destinata a individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. Si tratta di abitazioni che garantiscono comunque parametri di qualità adeguati.

Il Governo, a questo proposito, ha lanciato tra il 2008 e il 2009 il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa che prevede l’utilizzo di fondi immobiliari costituiti mediante la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Attraverso un Sistema integrato di fondi immobiliari (Sif) si punta a garantire i livelli minimi di fabbisogno abitativo su tutto il territorio nazionale.


Il progetto Parma Social House

A livello locale un progetto di social housing da segnalare è il “Parma Social House”, che prevede un mix di 852 alloggi, di cui 252 in locazione a canone sostenibile, 420 in vendita diretta e 180 in locazione a canone convenzionato con previsione di riscatto all’ottavo anno. Saranno realizzate diverse tipologie di alloggi confortevoli e accessibili, dotati delle moderne tecnologie di risparmio energetico e di domotica, da destinare a giovani coppie, famiglie monogenitoriali, anziani, studenti e immigrati.

Questo programma di edilizia sociale, localizzato su sette aree della città di Parma (Crocetta, Via Chiavari, Via Sant’Eurosia, area Rossi & Catelli, Via La Spezia, Via Budellungo, Pannocchia), è oggetto di una delibera di investimento di 25 milioni di euro da parte di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr. A dicembre è previsto l’avvio dei cantieri e i lavori si concluderanno entro il 2012.


Bando europeo Housing contest

Una iniziativa interessante è anche il Bando europeo HOUSING CONTEST per la formazione di un repertorio di progetti per edifici residenziali ad elevate prestazioni e basso costo. Pubblicato il 21 ottobre scorso, il bando prevede la scadenza del 21 gennaio 2011 per l’iscrizione e della fine di maggio 2011 per la presentazione dei progetti, mentre la decisione delle due giurie (una tecnica e l’altra qualitativa) è fissata il 30 luglio 2011. Il concorso è promosso da FederlegnoArredo e dal Comune di Milano, particolarmente attento all’edilizia sociale: il suo Piano di governo del territorio destina infatti al social housing il 35% dei nuovi insediamenti residenziali.

Fonte: casaeclima

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November 9th, 2010

Piano Casa, modifiche “green” in Umbria e Marche

Nei giorni scorsi la Giunta regionale dell’Umbria ha approvato, su proposta dell’assessore all’urbanistica e alla riqualificazione urbana, Silvano Rometti, le modifiche al Piano Casa regionale introdotto con la L.r. n.13/2009 recante “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

“Il disegno di legge in materia – ha spiegato l’assessore Rometti – verrà sottoposto al vaglio di tutti i soggetti coinvolti nel comparto a partire dal Tavolo delle Costruzioni convocato per martedì prossimo. Le disposizioni della legge regionale, che per alcune tipologie di interventi consentiti hanno una durata limitata al 31 dicembre 2010, non hanno prodotto gli effetti sperati, in quanto sono state poco applicate nel territorio regionale. Di conseguenza, è stato valutato opportuno – ha precisato Rometti – oltre che posticipare i termini, riesaminare alcuni strumenti previsti dalla legge per incentivare ulteriormente sul territorio interventi migliorativi del patrimonio edilizio esistente, rendendo più forti le finalità della normativa e assicurandone una più efficace applicazione. Le modifiche al Piano casa trovano un senso nell’ottica di favorire anche un rilancio del settore delle costruzioni anche attraverso la semplificazione delle procedure”.


Estensione dei benefici per interventi di eco-sostenibilità

Le modifiche previste, che riguardano gli articoli dal 32 al 38 della legge 13/2009, si propongono di di incentivare ulteriormente sul territorio regionale gli interventi volti a migliorare l’ambiente costruito e la qualità architettonica degli edifici. Per quanto riguarda la premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17, i benefici vengono estesi anche a quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B.


Applicazione della normativa alle zone agricole

Circa gli interventi straordinari per il rilancio dell’economia e finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti, vengono rivisti gli ambiti esclusi dall’applicazione della normativa prevedendo che la stessa possa essere applicata anche nelle zone agricole con l’esclusione degli edifici individuati dai Comuni come beni di interesse storico architettonico. Si punta quindi al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando, nello stesso tempo, il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici delle zone in cui gli edifici sono ubicati. Previste anche modifiche per gli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale e per gli interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva.


Marche: applicazione del Protocollo Itaca

Come l’Umbria, anche le Marche stanno lavorando in questi giorni per modificare e aggiornare il Piano Casa (legge regionale n. 22/2009) nell’ottica della sostenibilità ambientale. Mercoledì prossimo la IV Commissione consiliare della Regione Marche si riunirà per affrontare argomenti come l’applicazione del Protocollo Itaca (valutazione della qualità ambientale degli edifici residenziali), il cambio di destinazione degli edifici non residenziali, gli interventi nei centri storici (conservando le destinazioni urbanistiche vigenti), il rispetto delle distanze (demolizione e ricostruzioni con ampliamento), l’estensione del Piano casa non solo agli edifici esistenti al 31 dicembre 2008, gli ambiti di attuazione nella pianificazione territoriale e urbanistica.

Si tratta di “questioni rilevanti per consentire una gestione semplificata del Piano e per accentuare le positive ricadute sull’indotto edilizio”, ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica, Luigi Viventi. “Esprimo soddisfazione – ha aggiunto l’assessore – per il lavoro che la Commissione e il presidente Enzo Giancarli stanno svolgendo, in particolare per aver già recepito, nella precedente seduta, emendamenti presentati dalla Giunta regionale, come gli ampliamenti delle unità immobiliari residenziali e non residenziali, l’utilizzo dei sottotetti a fini abitativi. È stato colto così l’orientamento dell’esecutivo che mira a riqualificare il patrimonio edilizio esistente, per non destinare ulteriore suolo all’edificazione”.


Le modifiche al Piano Casa

Lo scorso 28 ottobre la IV Commissione della Regione Marche ha infatti definito le modifiche da apportare all’articolo 1, commi 1, 3 e 6 della legge n. 22/2009 e ha deciso di posticipare la validità del Piano Casa fino al 30 giugno 2012. Viene consentito l’ampliamento sino al 20% della superficie delle singole unità immobiliari residenziali, non limitando l’intervento all’intero edificio e escludendo il limite dei 200 mc esistente nella normativa attuale. Tale limite rimane in vigore solo per gli ampliamenti degli edifici residenziali in zona agricola.

Sarà possibile, inoltre, ampliare gli edifici non residenziali fino al 20% escludendo il limite dei 400 mq attuali. Viene facilitato anche l’utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi anche quando il rispetto delle distanze dagli edifici circostanti impediva l’utilizzo di questi locali. La nuova normativa interviene infatti sull’altezza media utile, diminuendola da 2,70 a 2,40. Applicando tale parametro si potrà intervenire anche nei centri storici, non modificando la sagoma dell’edificio. Ciò consentirà una riqualificazione degli ultimi piani degli edifici, sia sotto l’aspetto sismico-strutturale, che energetico. Inoltre, l’intervento nei sottotetti favorirà una migliore fruizione nel centro storico delle nuove superfici adibite a residenza, e attraverso l’elevazione del ‘colmo’, sarà possibile intervenire nelle zone omogenee di tipo B e C.

Fonte: casaeclima

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