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Mioaffitto: Le notizie dal mondo immobiliare scelte da Mioaffitto.it

January 19th, 2012

Assicurazione per gli agenti immobiliari

Mazzi di chiavi di un’abitazione smarriti, mancanza di informazione su un’ipoteca in essere su un appartamento: queste sono alcune delle circostanze nelle quali un agente immobiliare può trovarsi di fronte ad una richiesta di risarcimento danni, la cui importanza e il livello di complessità non sono determinabili a propri. Proprio per avere supporto ed assistenza che coprano questi rischi professionali e tutelino la clientela da sbagli compiuti durante l’attività di mediazione immobiliare o da comportamenti non corretti da oltre una decina d’anni è obbligatorio assicurarsi sulle responsabilità civili per la categoria degli agenti immobiliari.

Le più importanti associazioni del settore immobiliare hanno già firmato accordi con le principali compagnie di assicurazione per proporre ai propri iscritti migliori condizioni e vantaggi rispetto a quelli offerti nella polizza firmata da un singolo. Il presidente dell’Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari sottolinea come l’assicurazione sia davvero efficace in casi come lo smarrimento dei mazzi di chiavi o della documentazione o anche degli assegni o se si verifichino errori che determinano il rifacimento degli atti.

L’importo dei massimali minimi compresi nelle coperture sono di duecento sessanta mila euro per la persona fisica e cinquecento venti mila per le società personali mentre oltre un milione e mezzo di euro per le società di capitali, ma è anche possibile aumentare i massimali nel momento in cui le esigenze personali lo richiedono riformulando i premi delle polizze di base. La copertura assicurativa può coprire il danno a cose o a persone mentre svolgono l’attività professionale, come ad esempio smarrire i documenti dell’immobile o possibili incidenti capitati ai clienti durante la visita preliminare agli immobili.

Fonte: umm.it

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January 18th, 2012

Immobili, quanto incide la classe energetica sui prezzi?

A distanza di 15 giorni dalla data di entrata in vigore – il 1° gennaio 2012 – dell’obbligo di indicare l’indice di prestazione energetica degli immobili in tutti gli annunci commerciali di vendita, risulta in aumento – anche se ancora piuttosto basso – il numero di annunci immobiliari in regola.

Secondo quanto comunica il portale Immobiliare.it, alla data del 12 gennaio il 7,3% delle inserzioni risulta riportare correttamente l’indice di prestazione energetica; era il 4,7% al 31 dicembre 2011. Molto forti sono le differenze territoriali: se al Sud gli annunci immobiliari che rispettano l’obbligo sono appena l’1,3%, dati migliori si registrano al Nord, in particolare a Bolzano (23,7%), Trento (21,1%) e Torino (8,2%).

Quanto incide la classe energetica sui prezzi
Ma qual è l’impatto della classe energetica sui prezzi degli immobili? Casa24 Plus ha calcolato – sulla base dei dati di Immobiliare.it – il prezzo medio per classe energetica in quattro grandi città (Milano, Roma, Torino, Firenze) e la variazione percentuale. Dall’elaborazione emerge che un bilocale di 65 metri quadri in zona semicentrale, se di classe A costa rispetto alla classe C il 29,18% in più a Firenze, il 21,68% in più a Roma, il 18,21% in più a Milano e il 17,50% in più a Torino. Per la stessa tipologia d’immobile, la variazione di prezzo tra una classe C e una classe G è del 14,75% a Torino, dell’11,80% a Milano, del 7,79% a Roma e del 4,45% a Firenze.

Prendendo in considerazione invece una villetta in buone condizioni di 140 metri quadri, in zona residenziale, se di classe A costa in più rispetto alla classe C il 18,79% a Roma, il 18,39% a Milano, il 18,14% a Firenze, il 5,69% a Torino. Per la stessa tipologia d’immobile, la variazione di prezzo tra una classe C e una G è del 18,99% a Milano, del 15,57% a Torino, dell’11,32% a Roma e del 9,24% a Firenze.

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January 17th, 2012

Prospettive “grigie” per il settore immobiliare

Introduzione dell’Imu e gli altri provvedimenti della manovra Salva Italia. Quali le conseguenze per il mercato immobiliare?

In un mercato in crisi da qualche anno quale quello immobiliare, l’attuale inasprimento fiscale e la prospettiva di un progressivo aggravarsi di tale pressione, conseguente all’introduzione della riforma catastale, non potrà che avere effetti pesantemente negativi soprattutto nei settori delle compravendite e degli investimenti in immobili in locazione.
Il rischio è che l’investimento immobiliare in Italia non sia più competitivo rispetto ad altre forme di investimento, ad esempio quello finanziario (azioni, titoli di Stato, reddito fisso ecc.), e sia discriminato di fatto anche rispetto allo stesso investimento italiano nel mercato immobiliare estero.

Perche’ questa discriminazione?
Perché la tassa patrimoniale sulla casa (IMU) che pure si paga sugli immobili posseduti all’estero, è marginale rispetto a quella sul  reddito derivante dalla locazione; sicche’ all’estero, dove si e’ meno soggetti ai controlli del fisco italiano e dove non vigono le norme italiane che puniscono la mancata registrazione dei contratti di locazione, ci sono margini maggiori che in Italia.

La riforma del Catasto quanto prevede peserà sui proprietari?
I proprietari sono già attualmente penalizzati da risultanze catastali fonte di gravi sperequazioni ed iniquità. Coloro che devono rifarsi a valori catastali recentemente aggiornati o attribuiti pagano già, con l’applicazione dei coefficienti moltiplicativi generici, su basi imponibili superiori ai valori di mercato.
Figuriamoci cosa succederà quando la riforma del Catasto produrrà a macchia di leopardo ulteriori incrementi dei valori catastali. Per far pagare quelli che pagheranno sempre poco si strangoleranno i contribuenti gia’ portati a regime.

Grande interesse aveva suscitato l’introduzione della cedolare secca sulle locazioni. Qual è il bilancio a quasi un anno?

Un certo impatto nelle piccole realtà provinciali e periferiche; scarso nelle grandi città come Milano nelle quali il meccanismo della cedolare secca non si attaglia alle dinamiche socio-economiche dei centri metropolitani. La cedolare infatti non si applica agli usi diversi dall’abitativo e agli usi promiscui, né alle locazioni a favore di soggetti diversi da persone fisiche o esercitanti commerci, arti e professioni. 
Inoltre da qualche decennio a questa parte i nuovi investimenti privati in immobili locati ad uso abitativo sono effettuati prevalentemente da persone giuridiche che chiaramente sono escluse dal regime della cedolare secca, applicantesi solo alle persone fisiche.


Il 2012 viene visto da molti come un anno molto difficile. E voi cosa prevedete accadrà?

Già l’anno scorso avevamo rassegnato una previsione di slittamento della ripresa del mercato immobiliare al 2013. Dopo le misure fiscali adottate dall’attuale Governo, che mutano radicalmente lo storico rapporto del risparmiatore italiano con l’investimento immobiliare, è sconfortante dirlo, ma è impossibile fare qualunque previsione: ciascuno in cuor suo faccia i conti e tragga le conclusioni.
Per ora ci sono solo prospettive certe di ulteriori aggravi della pressione fiscale conseguenti alla progettata riforma catastale, che produrranno un grave innalzamento del prelievo fiscale, non solo in sede Imu, ma anche con riferimento all’Irpef e relative addizionali, alle tasse di scopo, all’Ires, all’Irap, all’imposta di registro, alle imposte ipotecarie e catastali, all’imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Per ridurre la crisi del settore, se non per eliminarla, quali misure dovrebbero essere prese?

Per incentivare ci vorrebbe ben altro; cioè un’ottica diversa da quella che appare espressa con i provvedimenti assunti dal Governo il quale sembra voler privilegiare l’investimento finanziario rispetto a quello immobiliare.
I proprietari immobiliari a questo punto chiedono con forza quanto meno equita’ e perequazione. Urgono dei correttivi alla manovra che sottraggano al meccanismo dei coefficienti moltiplicativi generici tutte le rendite catastali di recente attribuzione.

Alla luce del panorama sconfortante gli italiani continuano a preferire il mattone?
Guardando a queste future prospettive la domanda è retorica.

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January 16th, 2012

L’assemblea può imporre ad uno dei condomini di tenere un determinato comportamento in relazione alle cose comuni?

Tutti i condomini hanno diritto ad usare i beni comuni entro i seguenti limiti;
 
a) che il singolo utilizzo non rappresenti un limite per il parti diritto degli altri comproprietari;
 
b) che l’uso sia fatto in conformità alla destinazione del bene e/o della parte comune.
 
A stabilirlo l’art. 1102 c.c. destinato a disciplinare l’uso della cosa comune nell’ambito della comunione in generale ma applicabile altresì al condominio in virtù del richiamo a queste norme contenuto nell’art. 1139 c.c.
 
A confermare questa impostazione la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale , ” il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l’altrui pari uso. La nozione di pari uso della, cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione” (Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).
 
Gli ermellini si spingono anche oltre affermando che “ qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass., n. 5753 del 2007; Cass., n. 1499 del 1998)”(così Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).
 
Ciò detto è lecito domandarsi: l’assemblea dei condomini può disciplinare l’uso dei beni comuni? 
 
La risposta alla domanda, che può sembrare banale, è positiva: rientra nei poteri dell’amministratore e dell’assemblea, tramite delibera o regolamento, disciplinare l’uso dei beni comuni in modo che sia garantito a tutti il loro miglior godimento.
 
Ciò detto è utile domandarsi: disciplinando l’uso delle cose comuni l’assemblea può imporre al condominio di comportarsi in un determinato modo? La risposta, anche qui, è positiva seppur con un limite: la limitazione all’uso si deve limitare ad essere una misura atta a garantire a tutti il miglior godimento e non solamente un mezzo per comprimere i diritti dei singoli sulle parti di proprietà comune. In tale ultimo caso la decisione assembleare sarebbe nulla.

Fonte: condominioweb

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January 4th, 2012

L’evoluzione dell’offerta e della domanda di abitazioni secondo Nomisma

La componente di offerta del mercato immobiliare è una determinante fondamentale per interpretare tendenze e formulare previsioni.
Nell’ultimo decennio (2000-2009) la produzione edilizia è risultata in crescita, a tassi via via più sostenuti, fino al 2007, per poi scendere al di sotto dei livelli di inizio periodo, nel biennio 2008-2009. In questi ultimi due anni le nuove costruzioni iniziate ammontano in media annua a 36.409 fabbricati residenziali, per uno sviluppo complessivo in termini di superficie pari a 23 milioni di mq/anno e una dimensione media di 634 mq per fabbricato.

Nello stesso periodo i fabbricati non residenziali concessi all’anno risultano 8.000, per uno sviluppo di superficie pari a 13,4 milioni mq/anno ed un dimensionamento medio del singolo fabbricato di poco inferiore a 1.700 mq. Tali numeri approssimano l’offerta di nuova edilizia che si è riversata sul mercato tra il 2010 ed il 2011.
I tredici mercati monitorati da Nomisma rappresentano circa il 30% della superficie concessa in Italia e sono stati investiti da un calo ritardato e di minore intensità, rispetto al resto del Paese.
Nel decennio, l’incremento dello stock di abitazioni, dovuto perlopiù alle nuove costruzioni, è stato notevolmente superiore alla crescita dei nuclei familiari, che approssimano la domanda di nuove abitazioni, così da far ritenere che si sia in presenza di un eccesso di offerta che, al di là della congiuntura, faticherà ad essere assorbito dal mercato (il rapporto tra nuove abitazioni e nuove famiglie che, a livello nazionale, è pari a 1,7, nell’insieme dei 13 maggiori mercati sale a quasi 3).
Il dato congiunturale riferito al 2011 ha confermato la tendenza dell’offerta a crescere, a cui si contrappone il proseguimento del calo della componente di domanda.
Sul mercato tali dinamiche si sono tradotte in un nuovo calo delle quantità compravendite che, secondo le nostre stime, a fine anno potrebbe risultare del 6% per la componente residenziale e del 3,6% per quella degli immobili per l’impresa (uffici, negozi e laboratori e capannoni).
Il recente calo delle transazioni si inserisce in una tendenza ormai consolidata che ha prodotto un ridimensionamento delle quantità, per effetto della congiuntura negativa, a partire dal 2007.
In termini numerici, mediamente ogni anno si realizza un volume di transazioni inferiore al 23% per abitazioni e del 30% per gli immobili d’impresa, rispetto ai livelli di attività del periodo 2005-2007.
Peggiora la liquidità complessiva
(tempi medi di vendita e sconti sui prezzi richiesti)

La logica conseguenza dell’attuale fragilità è rappresentata dall’ulteriore inevitabile allungamento dei tempi medi di compravendita e di locazione, arrivati ad attestarsi su livelli record in tutti i settori.
Se confrontati con i tempi di vendita rilevati a fine 2007, l’allungamento è di un mese e mezzo per le abitazioni e di 2-2,5 mesi per uffici e negozi.
Il protrarsi delle difficoltà congiunturali del settore ha indotto l’offerta a rivedere le strategie di prezzo e con esse gli sconti praticati sui prezzi richiesti, che hanno fatto segnare una riduzione per le abitazioni ed una crescita per uffici e negozi.
Questo comportamento dicotomico sembra dipendere da una diversa percezione circa l’evoluzione dei prezzi: nel segmento abitativo l’offerta sembra avere preso finalmente atto di una congiuntura che permane sfavorevole, optando per un rapido adeguamento al fine di perseguire gli obiettivi di realizzo; nei segmenti degli immobili per l’impresa, continua, invece, a prevalere un atteggiamento di maggiore esosità iniziale, che ha portato ad un innalzamento dello sconto in virtù della flessione dei prezzi d’acquisto.

Fonte: mondocasablog

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January 3rd, 2012

La nuova variante alla norma CEI 64-8

La classificazione degli impianti elettrici in tre livelli: base, standard e domotico.
Concepita per rendere comprensibili, sia agli operatori del settore sia agli utenti finali, tutte le implicazioni connesse all’entrata in vigore della variante, la classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo.

L’utente finale potrà quindi d’ora in poi chiedere all’installatore che la realizzazione dell’impianto elettrico sia di Livello 1, 2 o 3, dove il Livello 1 individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa essere considerato a norma. Diversamente, i livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell’impianto e quindi la sua fruibilità, adeguandola sia alle necessità degli utenti sia alla morfologia dell’habitat.
LIVELLO 1: IMPIANTO BASE
Entrando più nel dettaglio, l’impianto base (Livello 1) è stato concepito per chi fa dell’impianto elettrico un uso essenziale senza però rinunciare a sicurezza ed efficienza. Installare in casa un impianto di Livello 1 vuol dire preservare in maniera sostanziale l’abitazione dal rischio di incidenti domestici dovuti al malfunzionamento dell’impianto elettrico.
LIVELLO 2: IMPIANTO STANDARD
Il Livello 2 (Standard) prevede un aumento della dotazione e dei componenti rispetto al Livello 1, oltre che alcuni servizi ausiliari, quali il videocitofono, l’anti-intrusione e il sistema di controllo carichi. Quest’ultimo serve per ridurre i consumi energetici e ottimizzare l’uso di energia elettrica.
Preservando la casa da minacce esterne, i videocitofoni ed i sistemi anti-intrusione sono dotazioni obbligatorie in un impianto di Livello 2 che, oltre ad aumentare i numeri di punti prese, punti luce e interruttori differenziali, permette alla casa di essere più attenta ai consumi e ancora più sicura.
LIVELLO 3: DOMOTICO
Oltre a prevedere un ulteriore aumento delle dotazioni rispetto al Livello 2, il Livello 3 (Domotico) deve poter gestire almeno 4 funzioni domotiche quali, ad esempio, l’anti-intrusione, il controllo carichi, la gestione comando luci, la gestione temperatura, la gestione scenari, il controllo remoto, il sistema diffusione sonora, la rilevazione incendio, il sistema antiallagamento e/o la rilevazione gas. L’impianto di Livello 3 è concepito specificamente per chi considera la tecnologia una componente importante di ottimizzazione della vita domestica. A beneficiarne è anche ovviamente il risparmio energetico all’interno dell’abitazione.
L’ampliamento della Norma Impianti CEI 64-8 rappresenta un successo importante per l’innalzamento qualitativo dell’offerta di tecnologie per il Sistema Edificio e, più in generale, per il pieno riconoscimento del ruolo abilitante delle stesse tecnologie, che sono da sempre creatrici di sviluppo. La nuova classificazione introdotta rappresenta un passo rilevante nel percorso di rinnovamento e adeguamento della normativa tecnica alle nuove esigenze del mercato.

Fonte:mondocasablog

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January 2nd, 2012

Dal 1° gennaio 2012 la pagella energetica entra negli annunci immobiliari

Niente annunci immobiliari senza pagella energetica. Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l’indice di prestazione energetica nelle “offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari”. In pratica, chi vuol vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà prima farsi fare la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita (affissi all’edificio o pubblicati su siti internet, riviste, giornali e altri mezzi di comunicazione).

Le regole e le sanzioni. L’obbligo è stato dettato dal decreto rinnovabili (Dlgs 28/2011), che ha aggiunto il comma 2-quater nell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, e alcuni annunci cominciano già a riportare i dati sulle prestazioni energetiche. Il grosso, però, pare ancora sprovvisto di indicazioni. E qui entra in gioco un punto delicato: cosa rischia chi non rispetta l’obbligo? La norma nazionale non prevede sanzioni, anche se alcune riviste specializzate e siti internet hanno iniziato ad avvisare gli inserzionisti dei nuovi obblighi, rifiutando in qualche caso le offerte senza pagella energetica. Il tutto a meno che qualcuno non decida di richiamare in gioco due vecchi articoli della legge 10/1991: cosa che, però, al momento, pare improbabile. Sono invece sicure le multe da 1.000 a 5.000 euro previste in Lombardia con una legge regionale.

I dati da indicare. Secondo la norma nazionale, deve essere indicato nell’annuncio l’indice di prestazione energetica. È il valore che misura il consumo di energia primaria all’anno per mantenere 20 gradi di temperatura negli ambienti, riferito per le abitazioni ad ogni metro quadrato ed espresso in chilowattora (kWh/m2). Più basso il valore, più alta l’efficienza energetica. La legge, quindi, sorprendentemente, non richiede la classe energetica (quella che va da A+ a G, per intenderci), che era un modo sintetico ed efficace per far capire a tutti le qualità dell’appartamento.
Si potrebbe pensare che le due soluzioni siano in qualche modo identiche, dal momento che la classe energetica dipende pur sempre dall’indice di prestazione. E invece non è così: nel classificare gli edifici la legge nazionale tiene conto della quantità di pareti perimetrali esposte al freddo e della temperatura esterna della località. Detto in parole più semplici, un attico all’ultimo piano o una villetta possono avere una classe energetica migliore di un appartamento posto a un piano intermedio, pur consumando di più, e una casa in montagna è privilegiata, rispetto a una in pianura, ai sensi delle classi energetiche.

In definitiva una classe energetica piuttosto buona (per esempio la B), dice che quel particolare immobile ha buone prestazioni per essere, per esempio, una villetta posta ad alta quota, anche se consuma magari di più di un appartamento al terzo piano al mare, che invece è solo in classe di efficienza energetica C.
L’obbligo di inserire, l’indice di prestazione, invece della classe, pur essendo molto meno comprensibile ai non addetti ai lavori, dà un’indicazione più diretta dei consumi reali, e dovrebbe rendere impossibile l’autocertificazione in classe G. Non solo: fa giustizia di certe differenze nella classificazione energetica esistenti tra quella vigente in certe regioni (Emilia Romagna, Liguria e Piemonte) e il resto dell’Italia: il calcolo dell’indice di prestazione energetica è comunque fatto allo stesso modo. Non è così solo per la Lombardia, che usa un metodo un po’ differente.

I contratti interessati. La legge nazionale parla di “annunci di vendita”, ma anche di “trasferimento a titolo oneroso”. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che eventuali proposte di permuta debbano comunque riportare la pagella energetica, perché sono pur sempre trasferimenti a titolo oneroso. Anche le compravendite di quote in multiproprietà dovrebbero essere coinvolte (ma forse restano escluse quelle fatte con il sistema del “trust”, che prevede la compravendita di quote societarie, non di immobili). Indenni restano invece le donazioni. Infine non dovrebbe contare – ma servirà una conferma ufficiale – il fatto che l’immobile non abbia impianti di riscaldamento, come può accadere al Sud, particolarmente per le case di vacanza: in questi casi, la certificazione energetica resta tecnicamente possibile.

APPROFONDIMENTI
Addio all’autocertificazione in classe G
Chi un po’ se ne intende, sa che esiste un’alternativa per evitare di fare la certificazione energetica in quasi tutta Italia (escluse solo Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e provincia autonoma di Trento): dichiarare che l’immobile – se sotto i mille metri quadrati di superficie – ha costi della gestione energetica molto alti e che andrebbe classificato perciò in classe G, quella con le prestazioni energetiche meno efficienti (a patto, ovviamente, che l’immobile abbia realmente prestazioni così inefficienti, altrimenti si dichiara il falso, ma per molti vecchi edifici la classe è effettivamente la G). Questa autocertificazione può essere contenuta nel rogito o anche in una dichiarazione allegata a parte e va trasmessa dal proprietario entro 15 giorni alla Regione.
Ora però che l’articolo 6 coma 2-quater del Dlgs 192/2005 impone negli annunci l’indice di prestazione energetica, derivante dall’attestato, di fatto la certificazione diviene obbligatoria per tutti o quasi, o almeno per chi fa pubblicità in qualche modo alla vendita di un immobile. Come si può, infatti, autocertificare e nel contempo indicare l’indice di prestazione in chilowattora al metro quadrato. A stretto rigore l’autocertificazione in classe G sopravvive solo in casi particolarissimi, quando non si fa alcun annuncio di vendita, perché, per esempio, l’immobile è alienato a un vicino o a un figlio. Del resto l’autocertificazione non è ammessa dalle direttive europee recepite.

Multe e obbligo anche per la locazione in Lombardia
Oltre ad avere regole proprie per il calcolo dei parametri energetici, la Lombardia si distingue per quattro prescrizioni diverse, in caso di annunci immobiliari:
1) non solo le proposte di vendita, ma anche quelle di locazione debbono riportare i dati necessari, salvo durate inferiori a 31 giorni del contratto; sarebbe fatto salvo solo lo “scambio casa”, in circuiti che prevedono la cessione reciproca gratuita di un immobile, per un limitato periodo;
2) non è richiesto solo l’indice di prestazione, ma anche l’indicazione della classe energetica;
3) sono previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro, per ogni unità immobiliare, a carico del titolare degli annunci (cioè di chi ha inserito l’annuncio, a prescindere del fatto che sia il proprietario dell’immobile);
4) sono escluse le unità prive di impianti termici “o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale”. Sono considerate prive di impianti quelle dotate di stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento l ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, purché la somma delle potenze nominali termiche sia contenuta entro 15 kW.
A dettare ulteriori indicazioni poi venuta una circolare della direzione generale Energia, ambiente e reti, datata 21 dicembre 2011, in cui si afferma che:
a) gli annunci di cui è stata concordata la pubblicazione prima del 1° gennaio 2012, o anche rinnovati automaticamente dopo questa data, non debbono riportare l’indice e la classe energetica. Occorre percorrere “a ritroso” la catena contrattuale per dimostrare che l’annuncio è stato “acquistato” o “consegnato” prima della fine dell’anno, anche se l’effettiva pubblicazione avviene nel 2012;
b) per i cartelli vendesi o affittasi appesi prima del 1° gennaio 2012 ai portoni, se non si vuole riportare i dati energetici, occorre inviare al Comune una dichiarazione entro il 31 dicembre 2011;
c) se l’immobile in compravendita o locazione è fuori dal territorio regionale, le leggi locali non valgono.

Il rebus delle multe previste dalla legge 10
Una norma senza sanzioni è un’arma spuntata e gli italiani, quando se ne accorgeranno, potranno farsene un baffo. Forse qualcuno potrebbe tirare fuori gli articoli 32 e 34 di una vecchia legge, la 10/1991, ancora vigenti anche se inapplicati. L’articolo 32, titolato “Certificazioni e informazioni ai consumatori” afferma nel comma 1: “Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il ministro dei Lavori pubblici, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. È vero: quel decreto non è mai stato scritto, ma non c’è dubbio che il termine di 120 giorni non è vincolante e un decreto diverso, ma con finalità analoghe, è stato effettivamente scritto (il Dlgs 192/2005). Il comma 6 dell’articolo 34 recita: “L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 32 é punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2.582,28 euro e non superiore a 25.822,54 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale”. C’è il rischio di vedersi applicate queste sanzioni? Probabilmente no, a meno che qualche Comune decida di seguire una via estremamente letterale.

Fonte: ilsole24ore

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December 30th, 2011

Affitti, devo ancora dichiarare alla polizia chi mi metto in casa?

Per uno di quei motivi imperscrutabili del nostro ordinamento giuridico (e pandette varie), grazie all’istituzione della cedolare secca viene meno l’obbligo, quando si concede in locazione un appartamento, di denunciare alla polizia l’identità dell’affittuario. Per essere in regola basterà registrare regolarmente il contratto d’affitto.

Fra i vari obblighi cui il proprietario di un appartamento è tenuto, quando lo concede in locazione, una norma prevede che si dichiari al Commissariato di Polizia più vicino l’identità dell’affittuario (articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191).

L’articolo 12:
«Chiunque cede la proprieta’ o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorita’ locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonche’ le generalita’ dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita’ del bene e gli estremi del documento di identita’ o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato».

Erano tempi bui quelli del 1978, e quella norma cercava di limitare i danni provocati dal terrorismo, fornendo alla polizia uno strumento in più per stanare i cacciatori di morte.

Adesso che le condizioni sociopolitiche sono cambiate, quella norma non ha più motivo di esistere ed è stata quindi abrogata.

Lo stabilisce il comma 3, art.3, d.lgs. 23/2011 sulla cedolare secca.

Art.3, comma 3:
«Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986».

L’Art. 69 recita:
«- (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia) [1]
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998».

A sua volta il citato art.1, comma 1, lettera b) stabilisce: «l’articolo 69 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). – 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 e’ punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta.”;».

Diversa è poi la questione se l’obbligo di denuncia non esiste più in ogni caso, o vale soltanto quando viene applicata la disciplina riguardante la cosiddetta cedolare secca (che almeno questo effetto positivo lo avrebbe prodotto).

Sulla questione interviene Corrado Sforza Fogliani, presidente Confedilizia, che affida a un comunicato del 28 novembre 2011 la propria opinione: «Come tutto il regime sanzionatorio relativo ai contratti irregolari – anch’esso pure contenuto nell’articolo richiamato del citato provvedimento – è ritenuto dalla generalità dei commentatori applicabile in ogni caso di locazione abitativa, al pari l’eliminazione degli obblighi di comunicazione sopra riassunti deve ritenersi valida per le registrazioni di tutti i contratti abitativi, che si opti o meno per la cedolare».

Fonte: quotidianocasa

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December 29th, 2011

Politiche abitative, l’emergenza Italia non faccia dimenticare l’emergenza casa

Della casa il nuovo Governo si sta occupando per colpirne la presunta ricchezza (difficile da far comprendere ai possessori dell’unica abitazione dove vivono). C’è però un problema che riguarda le politiche abitative, quelle che dovrebbero trovare casa a chi non ce l’ha e fa una gran fatica a pagare l’affitto. Per non parlare degli sfrattati.

Ovviamente le recenti esternazioni del presidente della Consulta Casa dell’Anci, Claudio Fantoni, e assessore alle politiche abitative di Firenze, non hanno nulla a che vedere con la manovra varata dal Governo Monti e che colpiscono pesantemente anche la casa.

La mancata relazione fra i due eventi (a parte il fatto che l’intervento di Fantoni è precedente) sta proprio nel fatto che la manovra riguarda la casa di chi ce l’ha, mentre le richieste di Fantoni fanno riferimento a chi la casa non ce l’ha ed è costretto a convivere con il problema della mancanza di un tetto sulla testa, o più praticamente trovare una casa in affitto a un prezzo decente.

Non per nulla d’altronde Fantoni parlava il 30 novembre 2011 alla Giunta esecutiva di Federcasa, la Federazione che riunisce IACP, ALER, ATER, ACER ecc.

Cosa chiede la Consulta Casa dell’Anci al presidente Monti?

«Chiediamo – ha detto Fantoni – al governo Monti di convocare il tavolo di concertazione sulle politiche abitative per affrontare la situazione di emergenza in corso, basti ricordare le richieste di sfratto per morosità, oltre 56 mila solo nel 2010. A questo fine si fa presente anche la necessità di costituire l’Osservatorio nazionale sulle politiche abitative».

Sostanzialmente la richiesta è sempre la stessa da parecchio tempo, e certo il momento non è dei più propizi per occuparsi di queste “faccende”.

Purtroppo il problema della casa rischia fra l’altro di aggravarsi proprio a causa dell’abbassamento (colpa della manovra) della capacità dei cittadini di far fronte agli affitti oltre che a tutte le altre spese.

Per questo motivo Fantoni ha affermato: «E’ necessario riattivare da subito il confronto con tutti i soggetti interessati, dai costruttori, ai proprietari, agli inquilini, tutti i soggetti che fanno parte del Forum permanente delle politiche abitative».

Del Forum noi di Quotidianocasa avevamo parlato mesi addietro (vedi: Politiche abitative, un Forum per pochi intimi?), e ancora prima con altri interventi, ma non ci sembra che da allora si siano fatti grandi progressi.

Bene fa quindi Fantoni a ricordare al nuovo esecutivo (visto che il precedente non ha ritenuto di farsi carico del problema, se non, forse, a parole) l’urgenza di affrontare al più presto il problema.

Fonte: quotidianocasa

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December 28th, 2011

Locazioni: vita dura per i giovani in affitto

Solo una persona su quattro è riuscita a trovare casa e a mettere su famiglia. È quanto emerge dai risultati di un questionario sulla condizione abitativa dei giovani tra i 18-35 presentato dal sindacato degli inquilini Sicet.

Il primo dei freni all’autonomia dei ragazzi italiani è il caro alloggio. Dalla ricerca risulta che il 63% dei giovani vive in locazione, mentre il 37% è in un’abitazione di proprietà; tra coloro che sono in affitto il 55,82% ha un contratto registrato, per quasi il 6% il contratto non è registrato e oltre il 38% è senza un contratto d’affitto scritto.

Rispetto al tipo di soluzione abitativa, i 2/3 vivono in un alloggio – appartamenti e case singole – mentre il 16,67% dei giovani ha in affitto una camera; analoga percentuale per la soluzione dell’affitto di un posto letto, tipologia che riguarda generalmente gli studenti. Per quanto riguarda i prezzi degli affitti, per il posto letto si va da un minimo di 200 a 400 euro/mese; per la camera, minimo 250 sino a 500 euro/mese; per l’abitazione il minimo è 450 sino a un massimo di 1.320 euro/mese.

Le rate mensili di mutuo vanno invece da un minimo di 360 euro a un massimo di 780 euro. Infine, dalle indicazioni dei redditi percepiti si evidenzia che molti studenti svolgono lavoretti per 300/400 euro/mese, mentre il dato medio indicato da chi lavora è tra i 700 e i 1.200 euro/mese. È evidente la forte divaricazione tra redditi e spesa per la casa.

Un’analisi del portale Casa.it evidenzia, dal canto suo, la difficoltà crescente delle famiglie italiane nel far fronte alle spese di affitto per i figli che studiano lontano. Le possibilità economiche dei genitori risultano infatti del 6% inferiori ai reali costi del mercato immobiliare. Si scelgono, quindi, abitazioni in zone più periferiche. Rispetto al 2010, è stato rilevato che il divario tra la capacità di spesa delle famiglie e il costo dell’offerta immobiliare è passato dal -4% al -6%. Emerge, inoltre, una sempre maggiore tendenza alla richiesta di soluzioni più economiche, optando quindi per appartamenti lontano dai poli universitari.

È Milano a registrare lo scarto maggiore tra il potere di spesa dei genitori, disposti a spendere una media di 750 euro/mese per una metratura compresa tra i 50 e i 70 mq, e la reale offerta che si colloca in media intorno agli 850 euro/mese. Roma, che si conferma la città universitaria più cara d’Italia, mostra invece un divario minore: il canone medio mensile per un bilocale è di 880 euro, contro una capacità di spesa che sui 820 euro.

Fonte: attico

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