
Chi paga l’assicurazione del condominio? È questa una domanda che molti conduttori, e oseremmo aggiungere anche molti locatori, si sono posti e continuano a porsi, specialmente a seguito delle recenti innovazioni introdotte dal legislatore italiano con la cosiddetta riforma del condominio, con decreto del 18 giugno 2013. Quali sono i nuovi obblighi che pendono sull’amministratore di condominio in relazione a tale copertura assicurativa? Quali sono i suoi contenuti, e su chi incombono le spese? In questo articolo cercheremo di dare una risposta definitiva a tutti questi quesiti.
Gli obblighi introdotti dalla riforma
Prima di rivelarti chi paga l’assicurazione del condominio, ci pare opportuno approfondire la conoscenza del decreto delegato introdotto dal legislatore italiano, specialmente nelle modifiche apportate da questo all’attuale articolo 1129 del codice civile. Spetta infatti all’amministratore di condominio stipulare, se così richiesto dall’assemblea condominiale, una polizza individuale di assicurazione a copertura dei possibili rischi derivanti dall’espletamento dei suoi compiti. I massimali di tale assicurazione non possono essere fissati in un ammontare inferiore rispetto a quello dell’ultimo bilancio consuntivo approvato; essi devono inoltre essere adeguati dallo stesso amministratore di condominio ove, nel mentre del proprio mandato, dovessero essere approvate opere di manutenzione straordinaria. Potrai facilmente valutare l’entità degli oneri di simili polizze, dato che le maggiori compagnie di assicurazione hanno già preparato apposite offerte per tali eventualità, disponibili per la visione anche su internet.
Le spese e i costi
Per scoprire chi paga l’assicurazione del condominio in ipotesi di contratto di affitto, dobbiamo però valutare richiami normativi ulteriori. La riforma, difatti, non affronta direttamente la questione, e ciò comporta che l’interprete, qui noi per te, debba rifarsi a leggi precedenti, specialmente esterne al codice civile. Sulla base della costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione italiana, e in particolare con richiamo alle sentenze n.6216/1991 e n.6088/1988, le assicurazioni stipulate per l’amministratore sono totalmente a carico del locatore, ossia del proprietario dell’unità immobiliare che ha concesso l’appartamento in affitto. Nelle locazioni che abbiano ad oggetto immobili urbani, per quello che qui ci interessa, i premi per la polizza di assicurazione dello stabile non vengono ricompresi nella nozione di oneri accessori di cui all’articolo 9 della legge 392/1978, e perciò devono riconoscersi (a conferma dell’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione) a esclusivo capo del proprietario dell’unità immobiliare. Questo, ovviamente, salvo patto contrario contenuto nel contratto di locazione: è infatti piena libertà dei contraenti decidere di porre a capo dell’affittuario tale spesa; questo, comunque, nel rispetto del divieto di accordi che attribuiscano al locatore vantaggi in contrasto con la legge, all’articolo 79, primo comma. Puoi tranquillamente leggere tu stesso la norma, data la chiarezza del dispositivo.
complimenti per la chiarezza