Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma ha deciso che i lavori di recupero e riparazione degli edifici sono regolati dalla norma della denuncia di inizio attività (Dia), e non per l’autorizzazione a costruire.
Per questo motivo, nel caso in cui venga effettuato un intervento di questo tipo, senza la dichiarazione di inizio delle operazioni, il Comune non potrà ordinare la demolizione del lavoro, semplicemente sarà in grado di imporre una punizione di tipo economico.
Secondo i giudici amministrativi romani, la ristrutturazione e il ripristino non prevedono una trasformazione dell’edificio. Le caratteristiche morfologiche e funzionali di questi studi non sono paragonabili a interventi di trasformazione edilizia, questo è il motivo per cui non sono incluse nella regolazione del permesso a costruire, ma piuttosto nella dichiarazione di inizio attività.
Sempre che i lavori non causino una modifica sostanziale del territorio, ne in modo urbanistico ne architettonico, non viene richiesto il permesso di costruzione ma la consegna di una Dia, se non si fosse in possesso di tale denuncia di inizio attività potrebbe venir imposta soltanto una punizione, ma non si può procedere alla demolizione.
Il Tar Lazio supporta questa decisione sulla differenza tra la trasformazione e la conservazione, considerando i lavori di restauro rivolti “a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali, e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili”.
I lavori che sono considerati di conservazione sono ad esempio il ripristino di un tetto o la costruzione di colonne di sostegno alla copertura preesistente.
Ulteriori informazioni e novitá su Facebook e Twitter
Fonte: casaeclima
Ciao Ho condiviso il tuo articolo, come altri che hai scritto, considero interessante il tuo bel blog e penso che ti
metterò nei preferiti, Thanx