La motivazione a tale obbligo consiste nel mettere i creditori in condizione di recuperare il proprio credito richiedendolo direttamente all’inadempiente.
Giá esisteva una sentenza della Corte di Cassazione ( la n. 9148 del 2008) che impediva la solidarietá tra i condomini per il pagamento dei debiti condominiali ed ora, con la riforma e la sua Legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013, si precisa che i creditori postranno avvalersi sul patrimonio personale dei condomini adempienti, ma solo dopo aver citato in causa i condomini morosi, i quali rispondono con tutti i propri beni presenti e futuri.
L’amministratore, a parte di esser tenuto ad agire verso i morosi, dovrá comunicare il nominativo di costoro ai creditori, col fine che quest’ultimi possano recuperare il proprio credito. I condomini adempienti pertanto possono “dormire tranquilli” finché i creditori non dimostreranno di non esser riusciti a soddisfare il credito sul patrimonio del moroso.
Il rischio per gli adempienti di veder attaccati i propri beni non é immediato, in primo luogo si richiede il pignoramento e la vendita dell’immobile del condomino moroso, tale procedura ha tempistiche abbastanza lunghe (qualche anno). É comunque diritto dei condomini esser informati sulle morositá esistenti in condominio e di ottenere dall’amministratore l’elenco delle persone che non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto, senza che ció venga considerato violazione della privacy.
Il Garante é giá stato chiamato ad intervenire confermando il principio per cui ogni condomino può conoscere le spese altrui e gli eventuali inadempimenti sia al momento del rendiconto annuale, sia su specifica richiesta formulata all’amministratore, ora obbligato a consentire a ciascun condomino di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Tali informazioni peró si forniscono nel rispetto delle finalitá che si intendono raggiungere e resta vietato ogni altro riferimento che non sia correlato alle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni, o comunque necessario a determinare entrate o uscite dei condomini, provvedendo ad evitare che tali informazioni private siano accessibili a persone estranee al condominio.
Pertanto l’elenco dei condomini morosi non si vedrá affisso nell’androne dell’edificio o in luogo accessibile al pubblico in quanto l’interesse personale alla riservatezza prevale su quello collettivo.
Questa nuova riforma peró imporrá un nuovo intervento del Garante probabilmente solo per ribadire che spesso l’eccezione, appunto la possibilità per il terzo creditore di conoscere un dato sensibile del condomino, conferma la regola.
Fonte: attico
leggo con attenzione l’articolo però penso che se il moroso, come nel caso che conosco non paga neppure dopo l’intervento delle ditte fornitrici di servi comuni a godimento separato, si potrebbe regolamento permettendo procedere al distacco del servizio. Una altra ipotesi poco dibattuta è: se il condomino in regola una volta chiamato a pagare i debiti del moroso si rifiuta di farlo cosa succede un decreto ingiuntivo a carico suo per somme non da lui dovute?. Il giudice come risponderebbe ad una eventuale opposizione del regolare in simile situazione visto che un principio di solidarietà era già cassato nel 2008 dalla Corte di Cassazione?.
se l’amministratore del condominio per anni non ha sollecitato il pagamento di un appartamento di proprietà di una S.r.l. ,( il debito accumulato risulta di quasi 10.000 €. ) che risulta disabitato da circa 3 anni e che essendo al società arrivata al fallimento risulta gestito da un curatore fallimentare e quindi l’appartamento messo all’asta , con la nuova riforma e relativa assicurazione qualora i condomini volessero rimettere il mandato dell’amministratore ad altro soggetto quest’ultimo dovrebbe ” accollarsi” anche i debiti assunti dall’amministratore precedente?
l’assicurazione dell’amministratore è a carico dei condomini.
Grazie e Buon lavoro.
stefania