
Il 13 giugno 2013 Corte europea ha sanzionato l’Italia per inadempiere all’obbligo di recepire nella normativa nazionale le prescrizioni in tema di certificazione energetica dettati dalla Direttiva 2002/91/CE.
I giudici europei hanno dichiarato insufficiente e non adeguato il decreto legislativo 192 del 19 agosto 2005 emanato per recepire i dettami europei della direttiva citata.
Secondo la Corte le previsioni del decreto legislativo 192/2005 lasciavano scoperti alcuni punti fondamentali volti a dare piena effettività ai precetti dell’efficienza energetica come dettate a livello europeo.
I tentativi, messi in atto dal legislatore italiano, prima col decreto legislativo n. 311 del 2006 e in ultimo con il recentissimo decreto legge 63/2013 non sono riusciti a dar atto ai dettami europei: l’impianto normativo italiano, infatti, non prevede l’obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile, come previsto dalla normativa europea.
Le motivazioni che hanno portato alla sanzione sono state:
- l’articolo 6, comma 2 ter, che prevede che per i contratti di locazione di edifici o di unità immobiliari non vi fosse l’obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico nel caso in cui quest’ultimo non fosse stato ancora rilasciato per l’edificio dato in locazione al momento della firma del contratto di locazione;
- paragrafo 9 del DM 26.6.2009, che prevede il sistema di autodichiarazione del proprietario, e in caso di edifici di scarsa qualitá energetica si limita a dichiarare la classe G.
Dati che non rispettano l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/91/CE che ha, al contrario, introdotto l’obbligatorietà della consegna dell’attestato di certificazione energetica.
Il recente decreto legge 63 del 4 giugno 2013 ha tra i propri obiettivi il corretto recepimento della direttiva europea, introduce il cosiddetto Attestato di prestazione che sostituisce quello di certificazione energetica; tale documento avrà 10 anni di validità e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.
Ma tale decreto non ha potuto fermare la dichiarazione di inadempimento, in quanto le sue disposizioni non sono ancora pienamente efficaci, ma saranno attuate da un futuro decreto ministeriale ad oggi non ancora approvato.
Ulteriori informazioni e novitá su Facebook e Twitter
Fonte: edilone