
Il mese di settembre è, da sempre, il periodo in cui molti studenti cercano casa in affitto, a questo proposito, potrebbe anche interessarvi l’articolo “Case in affitto a studenti, il boom a settembre.”
Oggi analizzeremo quindi la possibilitá di affittare singole stanze del proprio appartamento. In primis specifichiamo che per legge tale tipologia di affitto é consentita.
L’affitto di porzioni di appartamento è possibile con formula 4+4, 4+2 oppure con il contratto transitorio o per studenti universitari.
In questo periodo di crisi che vede molte famiglie italiane e anche singoli individui in difficoltá economiche, la possibilitá di affittare singole stanze della propria casa é visto come un nuovo modo di trovare un po’ di liquiditá e far fronte cosí alle spese, al mutuo, ecc. Sempre di piú famiglie decidono di affittare a studenti o lavoratori le stanze lasciate libere dai figli, o singles che, avendo una stanza vuota in casa, decidono di condividere il proprio appartamento.
Ecco quindi che sorgono mille domande e dubbi, tale pratica é consentita dalla legge? Se si, come si puó regolarizzare la situazione? Che tipo di contratto bisognerá stipulare? Ebbene sí, affittare una stanza non va contro la legge, ma sono bensí previste forme contrattuali a seconda delle esigenze delle parti interessate.
Si possono infatti stipulare:
- Contratto libero: le parti sono libere di regolarsi come meglio credono, fissando il canone in totale autonomia. L’unico vincolo è la durata che deve essere di minimo di 4 anni automaticamente rinnovabili per altri 4. La disdetta può essere data alla scadenza dei primi 4 anni, a condizione che ricorra uno dei motivi indicati dalla legge (per esempio: se intende vendere la casa a terzi, o destinarla a uso del coniuge, dei genitori, dei figli).
- Contratto concordato: se si opta per tale formula, la durata è di 3 anni iniziali, rinnovabili di altri due. Si caratterizza per il fatto che il contenuto del contratto è fissato entro i parametri indicati dalle associazioni di categoria.
- Contratto transitorio: si tratta della forma di contratto più utilizzato per la locazione parziale dell’immobile. Esso infatti è il meno impegnativo. La sua durata può variare da 1 a 18 mesi e non prevede obblighi di rinnovo automatico.
Tale contratto deve soddisfare delle esigenze delle parti che vanno dichiarate e documentate oltre che confermate con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le esigenze che possono far insorgere la stipula di questo tipo di contratto sono:
- un’esigenza del conduttore, se ad esempio ha necessità di un alloggio per pochi mesi; tali esigenze devono essere comprovate da documenti allegati al contratto (ad esempio un rapporto di lavoro a termine o un master);
- un’esigenza del locatore il quale puó voler impegnare l’immobile solo per poco tempo e puó esser semplicemente precisato in una clausola apposita.
Il contratto va comunque sempre redatto per iscritto e registrato.
Eccovi un esempio scaricabile in PDF del: contratto di affitto per studenti
Quando si redigerà il contratto, sarà opportuno definire nei dettagli, oltre alla stanza che si dà in locazione e l’eventuale inventario dell’arredo, anche i servizi annessi (bagno, cucina), l’uso degli altri spazi comuni, la ripartizione delle spese.
SUBAFFITTO: MI MANDA VIA DI CASA PERCHE NON FACCIAMO PIU IL AMORE Abito in quella casa da 45 giorni fa. Quando abbiamo finito il raporto da pocchi giorni (ci abbiamo messo d’accordo di stare insieme senza impegno), lei se la prende con me fino adesso. Lei si ha messo d’accordo con la propietaria per mandarme via de casa senza preaviso. Ho pagato tramite bonifico il affitto (di una stanza) a questa persona con quella che ho avuto il raporto. Il problema non è grave perche so che posso trovare una altra stanza, ma non mi sembra giusto che dovrei lasciare la casa per questa causale. Chiedo scusa del mio italiano, sono pocchi mesi che sono nel vostro paese. Grazie