
Questa la domanda rivolta da un utente all’interno della nostra Community. Due sono state le risposte che gli sono pervenute, clicca sulla domanda per vedere le risposte ricevute e non dubitare a rispondere anche te con le tue informazioni.
Ecco alcune procedure che possono avere inizio in casi di ritardo del pagamento del canone di locazione
I locatari che non pagano puntualmente l’affitto rischiano la disdetta del contratto d’ affitto. Un solo ritardo di pagamento non è sufficiente per sfrattare l’inquilino insolvente. Se l’affittuario è sempre stato puntuale nel pagamento del canone, non sussistono i presupposti per sfrattarlo. Se invece i ritardi si ripetono, potrebbe dover fare i conti con un’ordinaria disdetta da parte del locatore.
Nel caso di difficoltà finanziarie per il locatario è sempre meglio avvisare il propietario di un piccolo ritardo nel pagamento, e non aspettare che sia il propietario stesso a farsi sentire perchè non si adempie al pagamento dell’affitto, potrebbe anche rientrare in un caso di Morosità incolpevole, per la quale esiste un fondo a sostegno dei morosi.
Il canone di locazione deve essere pagato, spese accessorie incluse, anticipatamente rispetto al mese in questione. Se il denaro viene trasmesso in ritardo, il locatario è formalmente in mora.
Per sfrattare l’inquilino moroso, il proprietario di casa può attivare una procedura: lo sfratto per morosità.
Morosità del conduttore
Il locatore può intimare lo sfratto per ottenere il rilascio dell’immobile a condizione che il conduttore non abbia pagato i canoni di locazione alle scadenze pattuite (e quindi sia moroso).
È quindi necessario che l’inadempimento del conduttore sia:
- per le locazioni ad uso abitativo: anche di una sola mensilità; devono inoltre essere decorsi 20 giorni dalla scadenza;
- riduce da sé il canone, anche se a causa di un comportamento del conduttore;
- non versa al padrone di casa gli oneri accessori;
La disdetta del contratto in forma straordinaria deve comunque avvenire secondo una procedura che va seguita minuciosamente da parte del locatore affinchè possa aver successo.
Richiamo con termine di pagamento
Si procede con una diffida di pagamento per iscritto, qualora nel frattempo l’inquilino non abbia ancora provveduto al pagamento del canone. Oltre alla scadenza del pagamento, la diffida deve comprendere anche una chiara intimidazione della disdetta prematura.
La lettera di diffida debe esser inviata con raccomandata A.R. Nella diffida il conduttore viene avvisato che, se non adempirà entro un termine liberamente scelto dal padrone di casa (generalmente 15 giorni, ma si può stabilire anche un termine più breve), si procederà con le vie giudiziali.
Atto di intimazione
Il locatore avvia il procedimento di sfratto attraverso questo atto di intimidazione e la citazione in giudizio al locatario.
Il giudice, in quella sede, dovrà convalidare lo sfratto se verifica che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge.
Se non c’è opposizione del conduttore, il giudice emette una ordinanza di convalida dello sfratto, che costituisce titolo per ottenere il rilascio forzato dell’immobile attraverso l’ufficiale giudiziario, la cosiddetta esecuzione forzata.
Invece, se il conduttore fa opposizione, il giudice non può convalidare lo sfratto, ed il giudizio deve proseguire secondo le regole delle cause ordinarie, con tempi relativamente più lunghi. Tale fase si conclude con la pronuncia di una sentenza.
Tags: economia
Se po pagare un mese d affitto con un mese d anticipo ?