
Sulla Community si parla della disdetta anticipata del contratto di affitto, è stata infatti proposta il giorno 5 marzo da una nostra utente, proprietaria di un appartamento, questa domanda:
“Devo restituire la caparra a fine 6 mesi avendo accettato la disdetta anticipata non per gravi motivi?”
Si tratta di una questione che tocca diversi temi scottanti e molto spesso non ancora chiari, soprattutto nel caso della nostra utente Ludo, proprietaria di un apartamento, che si ritrova ora con un grosso dubbio su come agire a riguardo.
Ma analizziamo per parti la situazione in cui si trova:
- in primis ci fa il quadro della situazionein cui si trova, si tratta di un contratto di affitto stipulato 4+4, in cui l’inquilino invia una disdetta per raccomandata con sei mesi di anticipo, senza però specificare gravi motivi, ma che lei stessa accetta. Chiede quindi se gli spetta esser pagata della mensilità di aprile. Dato che i 6 mesi di anticipo termineranno il 17 aprile.
Vediamo quindi cosa dice la legge riguardo la facoltà dell’inquilino di recedere dal contratto di locazione ad uso abitativo contenuta nell’articolo 3, comma 6 della Legge n. 431/98 che recita:
“Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.
Tale termine è derogabile, pertanto all’interno del contratto possono essere inserite clausole che ne modifichino la durata, maggiore o minore che si voglia. Va precisato però che il propietario ha diritto a percepire i canoni d’affitto fino alla scadenza del periodo di preavviso, salvo accordo per una consegna anticipata dell’immobile.
Si risponde quindi alla prima domanda della proprietaria: Sí, il tuo inquilino è tenuto al versamento della mensilità di aprile, fino al giorno di consegna delle chiavi.
- La seguente domanda che appare “Inoltre sono tenuta a restituire le 2 mensilità di deposito cauzionale considerando che il contratto e’ stato sciolto non X gravi motivi anticipatamente?”
La seconda questione è quindi legata ai “gravi motivi”, condizione richiesta dalla legge per poter inoltrare la richiesta di disdetta anticipata. Va precisato che questi motivi non vengono definiti con esattezza dalla legge, che li describe con aggettivi quali, “involontari, imprevedibili e sopravvenuti”. Anche in questo caso nella clausola del recesso si potrebbe specificare che la disdetta è consentita anche in assenza di giusta casa.
Nel caso in questione la stessa proprietaria accetta la disdetta anticipata senza gravi motivi specificati, come da lei ammesso.
Per poter rispondere andrebbe approfondito di che tipo di caparra si stia parlando, “La caparra: confirmatoria o penitenziale?” , di acconto se si trattava di un semplice contratto di affitto o caparra confirmatoria, nel caso vi fosse stata anche una proposta di acquisto, “A cosa serve la caparra confirmatoria?”
Essendoci comunque stata una accettazione da parte della proprietaria della richiesta di disdetta anticipata senza la specificazione di gravi motivi si è propensi a pensare che tale caparra dovrà venir restituita secondo i termini di legge e sull’ analisi di eventuali danni riportati dall’immobile.
- Terza ed ultima questione, sul mobilio “Inoltre lui mi aveva chiesto di sostituire parte del mio mobilio con il suo ed io, x accontentarlo, l’ho permesso. X motivi di spazio, ho buttato i miei mobili. Adesso lui ha tolto i suoi lasciando la casa semivuota. Cosa posso fare?”
La legge tra i gravi motivi inserisce anche il semplice trasferimento dei mobili presenti all’interno dell’appartamento locato come un grave inadempimento dell’obbligazione del conduttore di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di servirsene per l’uso determinato dal contratto ai sensi dell’art. 1587 c.c.
Anche in questo caso peró vi era stato un accordo previo tra inquilino e proprietaria, la quale aveva accettato la richiesta di sostituzione, l’aver poi eliminato il mobilio non puó esser imputato all’inquilino, ma ad una scelta della proprietaria, pertanto non potrá detrarre le spese per il riarredamento dell’immobile all’inquilino nè obligarlo a lasciare i propri mobili all’interno.
Se anche voi avete dei casi dubbi da chiedere o avete delle informazioni specifiche ed utili per i nostri utenti non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra Community e partecipare attivamente. Le vostre esperienze ed informazioni potranno aiutare a chiarire molti casi rimasti dubbi a cui la legge non da risposte al 100% trasparenti.
Tags: economia
Mio figlio ha stipulato un contratto di affitto 4 +4 il 1/6/2007 per una mansarda arredata. La sua compagna in questi ultimi due anni, ha subito diversi interventi (2 tumori maligni) con gravi problemi ai reni, all’ intestino ed altri organi perdendo la quasi sensibilità di una gamba mentre l’altra gamba si è gonfiata a dismisura tanto che dovrà fare delle sedute di linfodrenaggio, senza contare altri problemi. È quindi una persona che non può adempiere ai normali lavori casalinghi ed essendo mio figlio spesso lontano da casa e dalla regione per lavoro, non può sempre accudirla. Premetto che mia nuora ha 44 anni, non ha nessuno dei famigliari perché vivono in Venezuela. Data la gravità della malattia però i genitori vorrebbero venire in Italia per accudire la figlia ma la mansarda non può accogliere altre persone.volevo chiedere se è possibile dare ora la disdetta per giusta causa, grazie
Tutto dipende da cosa prevede il contratto.
In ogni caso la cosa migliore resta sempre quella di incontrare il locatore e spiegare la situazione.
Inoltre, dovreste cercare un nuovo appartamento. Non è che lo trovi in un paio di giorni.
Da quando si matura la necessità di un aiuto a quando si realizza, non passano inoltre un altro paio di giorni. Soprattutto da ciò che riporti.
A mio parere, parrebbero esserci tutti gli estremi per concordare un recesso un po’ ridotto col locatore, semprechè si riesca a trovare un nuovo appartamento nel frattempo e con tempo di accesso compatibile.
Per converso però, mi lasci anche l’impressione che un nuovo appartamento lo hai già trovato e, in nome della situazione sanitaria della figlia, vorresti venire meno alle obbligazioni contrattuali che incombono su di te. Altrimenti dove andrete a dormire il giorno dopo il recesso immediato?
Se ti metti a cercare un nuovo appartamento senza manifestare proprio nulla al tuo locatore, penso che lui avrà ben poca disponibilità a venirti incontro. Ti saresti tu comportata male con lui, a cui invece chiederesti “sensibilità”.
Del resto la “sensibilità” che chiederesti a lui costerebbe al 100% di mancato affitto. Su questo punto, che cosa vorresti offrire al tuo locatore? Nulla, che si arrangi, che restino affari suoi? Perchè tu intanto sei a posto in un altro appartamento?
Non mettere troppo davanti le disgrazie per giustificare un comportamento potenzialmente scorretto dal punto di vista del contratto e del rapporto col locatore. Prenditi le tue responsabilità e non cercare di scaricarle sugli altri.
Buongiorno, allora il problema e qui.il mio marito e trasferito per lavoro.abbiamo dato disdetta a settembre perche a novembre dovevamo entrare nel altra casa.la discorso e che la padrona di sapere il difficoltà che ha un camionista di partire un ora prima per andare a lavoro inizio ha detto vi vengo in contro parliamo con agenzia ma voi dovette pagare un mese di affitto al agenzia quando loro trovano per affittare,una cosa assurda mai sentito comunque noi abbiamo liberato la casa inizio di novembre e abbiamo chiamato per dire che siamo usciti ma nn rispondeva. E venuto adesso 3/12/2018 e ci dice che dobbiamo pagare mese di novembre e la chiudiamo il contesto 4/12.la mia domanda e ma se io nn ero in questa casa e ho liberato entro 4/11 mi tocca a pagare??mi toccano i soldi di cauzione indietro??? GRZ sono in attesa della risposta