
La legge n. 13 del 1989, prevede tutta una serie di norme atte ad imporre l’adeguamento degli edifici col fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Cosa fondamentale per persone con mobilità limitata costrette a vivere rinchiuse in casa per non poter affrontare delle rampe di scale nel proprio condominio.
Nella nostra Community, l’utente Giusy Oreni, inquilina, ha posto questa domanda all’attenzione dei nostri esperti:
“Vorremmo ascensore o sconto eccezionale sull’affitto”
Come ci spiega ha la madre anziana e costretta sulla sedia a rotelle che da 5 anni non riesce a scendere dal secondo piano in cui si trova a vivere.
Ecco che la risposta del nostro esperto richiede una conferma sul fatto che la madre sia in possesso o meno di una certificazione di disabilità. Come analizziamo in seguito ecco tutte le possibilità che vengono aperte a questa famiglia in difficoltà.
In primis la legge n. 13 del 1989, sulle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prevede tutta una serie di norme atte ad imporre l’adeguamento degli edifici col fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’installazione di un servo scala o un ascensore, viene discussa come una qualsiasi opera in assemblea condominiale e va comunque approvata dalla maggioranza dei condomini, con questa legge, all’art. 2 comma 1, si prevede un abbassamento del quorum richiesto per l’innovazione indipendentemente dalla presenza di disabili.
In presenza invece di persone con disabilità, ecco che entra in gioco la disposizione del comma 2 che consente loro, in caso di rifiuto del condominio ad approvare delle deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare le barriere architettoniche, di installare, a proprie spese, servo scala e strutture mobili e modificare l’ampiezza delle porte di accesso al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
Tale legge prevede inoltre la possibilità di richiedere dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Modalità e condizioni per accedere ai contributi
A chi vengono erogati i contributi
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all’assistenza di persone con disabilità.
Le persone con certificazione di invalidità totale con difficoltà di deambulamento avranno diritto di precedenza per l’assegnazione dei contributi.
Su quali opere o edifici puó esser richiesto il contributo
Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
Se non è possibile realizzare opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l’opera fosse stata realizzabile.
Fino al 31 dicembre 2015 sarà possibile richiedere una detrazione ai fini irpef del 50%, proprio come abbiamo visto per le ristrutturazioni degli immobili secondo canoni del risparmio energetico nel post “Metti a nuovo la tua casa grazie alle detrazioni fiscali”, anche per le modifiche strutturali per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono previste delle detrazioni importanti.
Detrazioni previste.
Dall’imposta lorda il contribuente potrà detrarre:
- L’importo pari al 19% dell’ intera spesa sostenuta.
- L’importo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimale di 96.000€ per singola unità immobiliare. In vigore dal 26 giugno 2012 e sarà applicabile sino al 31 dicembre 2015, farà fede la data del bonifico.
Chi ha diritto alle detrazioni.
- detrazione IRPEF del 19% sull’intero importo della spesa sostenuta per l’acquisto di montascale o mini ascensori per la casa, per i contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili. L’invalidità deve comportare ‘menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie’ e deve essere dimostrata con una documentazione medica appropriata. Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.
- detrazione IRPEF del 50% può essere invece usufruita da qualsiasi contribuente, indipendentemente dal suo stato di salute, che installi un montascale o una piattaforma elevatrice, in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato). Non è necessario avere residenza nell’immobile nel quale viene realizzato l’impianto, né che sia di proprietà. È possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente.
Ecco quindi le varie opzioni che potranno venire in aiuto della nostra utente Giusy e della madre, che potranno porre fine al problema di mobilità all’interno del condominio proprio dando avvio a delle opere e richiedendo gli aiuti previsti dalla legge.
Tags: detrazioni irpef
I miei genitori (di cui mio padre disabile al 100%) vivono al primo piano di una palazzina di quattro unità (tutte in affitto) dello stesso proprietario. Ora 3 dei condomini sono disposti a mettere un montascsle a sedia in un vano di scale di 80 cm (fattibilità espressa da 5 società diverse). Il proprietario può rifiutare l’instaljazione (Ovviamente a spese degli affittuari ed in particolare di mio padre invalido)? Grazie mille per l’informazione