
Per poter elencare i requisiti necessari per svolgere la funzione di amministratore condominiale, é necessario suddividere in tre categorie diverse i profili dei possibili amministratori.
L’ amministratore professionale
L’ amministratore professionale, ovvero, colui che svolge professionalmente tale mansione presso un altro condominio, pertanto non il proprio, deve essere una persona che gode pienamente dei diritti civili e non sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione da 2 a 5 anni.
Non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive, a meno che non abbia scontato periodo di riabilitazione. Non deve esser stato interdetto o inabilitato e il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
Diploma
Inoltre deve aver conseguito diploma di scuola secondaria e deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Per quanto riguarda il diploma di scuola superiore e l’aver frequentato un corso di formazione iniziale, per coloro che hanno svolto attivitá di amministrazione di condominio per almeno un anno, potranno continuare a esercitare tale funzione, pur non essendo in possesso di tali requisiti, salvo che rispettino l’obbligo di formazione periodica.
Per quanto riguardo l’amministratore del proprio condominio, nel momento in cui viene eletto tra i condomini dello stabile non risulta necessario che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria o che abbia frequantato e frequenti corsi di formazione in materia di amministrazione condominiale.
Società
Infine potranno svolgere attivitá di amministratori di condominio anche le societá di cui al titolo V del libro V del codice civile, ovvero le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata.
I requisiti sopra citati per questa categoria vanno posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano i servizi.
Fonte: studiobassi
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