
Nullo qualsiasi accordo tra padrone di casa e inquilino volto a determinare un importo, a titolo di canone di locazione, superiore a quello risultante nel contratto scritto e registrato.
Una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza sottolinea il fatto che una volta sottoscritto nel contratto un importo come canone di locazione non é piú possibile modificare tale importo.
Pertanto si afferma che qualsiasi richiesta effettuata dal propietario o qualsiasi accordo preso tra le parti dopo la firma e registrazione del contratto, si considera nullo.
Anche la Cassazione a Sezioni Unite di recente si é espressa nello stesso modo, sancendo proprio la nullitá di qualsiasi pattuizione che apporti modifiche all’importo del canone di locazione superiore a quanto sottoscritto durante la firma del contratto dalle parti in causa.
Queste sentenze sono in línea con quanto sancisce la Legge di Stabilitá 2016.
La finanziaria sottolinea l’ impossibilitá di apportare variazioni sul canone d’affitto rispetto a quanto segnalato sul contratto firmato e registrato.
Come abbiamo già analizzato nel post “Chi, come e quando si registra il contratto d’affitto” la registrazione é totalmente a carico del propietario.
Entro 30 giorni dalla firma del contratto di locazione deve procedere alla registrazione dello stesso, pena la perdita di ogni validitá. Ed entro 60 giorni deve darne comunicazione a inquilino e amministratore di condominio.
In caso di patti “sottobanco” con il proprietario rispetto all’importo del canone d’affitto, questi risulteranno nulli e potranno essere non rispettati.
La legge da infatti la possibilitá all’inquilino, entro sei mesi dal rilascio dell’immobile, di denunciare l’ex propietario per ottenere indietro le somme maggiori corrisposte.
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