
Al momento di stipulare un contratto di locazione, l’inquilino è molte volte obbligato a rilasciare il deposito cauzionale, che consiste in una quantità di denaro pattuita con lo scopo di garantire al proprietario dell’immobile l’adempimento degli obblighi che derivano dal rapporto instaurato.
L’ articolo 11 della legge numero 392 del 27 luglio 1978 stabilisce che questa somma di denaro non può essere superiore a tre mensilità del canone di affitto e che questo produce interessi legali, da corrispondere al proprietario alla fine di ogni anno.
Se, una volta giunto al termine il contratto di affitto, l’inquilino abbia sempre pagato le mensilitá al proprietario, quest’ultimo dovrá restituirgli la somma versata a titolo di cauzione, maggiorata degli interessi nel frattempo maturati. Cosa succede nel caso in cui, invece, al termine del rapporto si accertino dei danni imputabili all’inquilino?
In questo caso la compensazione tra questi e la cauzione non è automatica, ma va accertata e disposta giudizialmente. La somma versata a titolo di deposito cauzionale va sempre restituita all’esito della locazione, a meno che non sia il giudice a dichiararne l’attribuzione legittima al proprietario dell’immobile affittato.
Se invece una volta terminato il contratto risulta che l’inquilino non ha pagato alcuni canoni, il deposito cauzionale potrà essere tranquillamente trattenuto in compensazione dal proprietario.
Il proprietario di casa non può rifiutare la restituzione della cauzione non solo se tutto è regolare ma neanche in caso di danni.
Lo chiarisce anche la Cassazione con lasentenza numero 4725 del 1989, confermato da varie pronunce tra cui ultimamente anche la sentenza numero 10196 del 2016 del Tribunale di Roma.
Tags: Contratto d' affitto
Dovendo lasciare l’appartamento così come l’ho trovato, i proprietari si possono rivalere sulla caparra per le spese di tinteggiatura?
Ciao Mario,
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