
La procedura di sfratto risulta sempre essere una pratica lunga e frustrante per il locatore che vuole rimettere in tempi celeri il suo immobile sul mercato.
In caso di inadempimento dell’ordine giudiziale di sgombero dell’immobile da parte dell’ inquilino esiste lo strumento dell’ esecuzione forzata a cui segue l’intervento da parte dell’ufficiale giudiziario che, in caso di resistenza, può anche essere scortato dalle forze dell’ordine.
Nel caso in cui l’inquilino non lasci libero l’immobili nei tempi stabiliti dal giudice, il padrone di casa potrá richiedere un indennizzo per i canoni di affitto persi e i danni arrecati.
Esiste infatti l’articolo 614 bis del codice di procedura civile, che prevede il pagamento di un risarcimento al danno subito, in caso di affitto dei canoni non percepiti piú un ulteriore importo per ogni giorno di ritardo.
Si tratta di una misura coercitiva indiretta che dovrebbe portare il soggetto debitore a liberare volontariamente l’immobile il piú velocemente possibile in quanto piú passa il tempo piú alto é il debito che deve corrispondere.
Secondo la sentenza del 15/12/2015 del Tribunale di Busto Arsizio, questo tipo di misura coercitiva indiretta puó venir applicata anche in caso di sfratto per finita locazione.
Nel caso menzionato l’inquilino era stato condannato a pagare, oltre alle spese della causa anche 50 euro giornalieri in caso di mancato o ritardato rilascio dell’immobile.
Il provvedimento consente al creditore di procedere con l’esecuzione forzata e leventuale pignoramento rivalendosi direttamente sui beni pignorabili del debitore.
In caso di inquilino nullatenente la misura sará meno efficace certo bisogna comunque tener presente che il codice civile stesso stabilisce che ogni persona è responsabile, per i debiti da questi contratti, con tutti i rispettivi beni, presenti e futuri.
Pertanto il soggetto debitore dovrebbe restare nullatenente a vita per non risarcire il creditore.
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