
Di pochi giorni due testimonianze nella Community di condomini disturbati dai rumori dei vicini:
- Miriam, scrive:
Adolescente con la Xbox grida e bestemmia tutto il giorno
Commenta che il fatto dura da ben 6 mesi e che nel condominio ad esser disturbata non é solo lei ma anche altri 4 appartamenti dell’edificio.
- Floreano, che scrive:
Vicini rumorosi, ho un bambino piccolo…
Racconta che vive in un condominio ed ha un bambino piccolo ma che i rumori dei vicini, degli studenti in affitto, non permette a lui e il figlio riposare e, non essendoci il nome nel campanello, non sa come poter denunciare.
Accertato il superamento della normale tollerabilitá delle immissioni, la legge, secondo l’articolo art. 2043 c.c. prevede il risarcimento del danno, in quanto il danno da rumori molesti si considera in re ipsa, ovvero cosa evidente, manifesta.
Un caso che arriva in tribunale testimonia proprio come per la legge, il poter dimostrare il superamento dei limiti della tollerabilitá dei rumori, porti alla condanna del risarcimento dei danni.
Una condomina che cita in giudizio una vicina, solo apportando la testimonianza di altri condomini, ottiene la condanna e il relativo risarcimento del danno della vicina citata.
Pur intentando un appello, il tribunale riconferma la condanna.
La condomina sanzionata cerca cosí anche il ricorso in cassazione apportanto dei vizi di forma sull’accertamento del superamento dei normali limiti di tollerabilità dei rumori.
Il ricorso si atteneva a:
- violazione di legge e al vizio di motivazione visto che per l’accertamento del danno venivano apportate solo le mere testimonianze di altri condomini, ritenuti portatori di un interesse personale nel giudizio.
- violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c., nonché degli artt. 185 e 659 c.p., ovvero veniva richiesto un risarcimento di un danno quando il fatto non configurava alcun reato e non fosse stata fornita alcuna prova del danno stesso.
Con la sentenza n. 2864, del 12.02.2016, la Suprema Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso.
In primis, per quanto concerne la dedotta mancanza del danno ovvero la sua carenza di prova, un accertamento del superamento del livello di tollerabilitá delle immissioni e il danno é in re ipsa e, di conseguenza, da diritto al risarcimento a norma dell’art. 2043 cod. Civ.
In secondo luogo si risponde al vizio di accertamento avvenuto attraverso la testimonianza di altri condimini.
Art. 246 cod. proc. civ. “prevede la incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”
La Corte di Cassazione valuta che le testimonianze apportante non presentino tale tipo di interesse dato che gli appartamenti delle testimoni non si trovano in una posizione assimilabile a quello della condomina che espone denuncia.
Ed infine la prova sul superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose.
Per cui la Corte di Cassazione accetta la testimonianza di persone che possano attestare fatti e circostanze come orari e caratteristiche delle emissioni, ma rimanda alla valutazione del giudice valutarne la attendibilitá e la congruitá delle stesse.
Questo a favore del fatto che ogni persona ha un soglia di percezione dei rumori molto personale e che pertanto la tollerabilità risulterebbe variabile da soggetto a soggetto.
La cosa migliore sarebbe appunto affidare l’accertamento ad uno strumento tecnico in grado di dimostrare l’eccessiva rumorositá.
Ma, ancora una volta, la Corte di Cassazione ribadisce come l’accertamento tecnico non sia fondamentale per l’accertamento del superamento della soglia di tollerabilitá dei rumori:
“In tema di immissioni (nella specie di rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall’art. 844 cod. civ. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l’osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato. Pertanto, è ammissibile la prova testimoniale quando la stessa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell’ipotesi in cui – trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee – le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale” (Cass. civ. Sez. II, 31/01/2006, n. 2166).
Quindi come si evince da quanto citato dalla Cassazione, per temi tra privati in rapporto di vicinato viene ammessa la prova testimoniale.
Oltre al fatto che la valutazione della tollerabilità, o meno, delle immissioni, deve tener giustamente conto dell’effettivo stato dei luoghi e di eventuali rumori di fondo, pertanto il limite si troverá ad avere carattere relativo e non assoluto.
Si giustifica cosí la valutazione di un giudice sulle testimonianze apportate dalla parte lesa e si considererá fondato il danno.
Pertanto segnaliamo ai nostri utenti della Community che hanno segnalato i loro disagi, di procedere denunciando i vicini rumorosi apportanto a testimonianza persone presenti nell’edificio che peró non siano parti in causa e che non abbiano interessi di genere sul fatto.
Per quanto riguarda Floreano potrá innanzitutto contattare l’amministratore di condominio per segnalare i fatti e procedere con la segnalazione degli stessi al propietario dell’immobile dato in affitto ed ottenere cosí i nominativi degli inquilini presenti.
Fonte immagine: Pinterest Mioaffitto
Tags: Diritto abitativo
“superazione” non l’avevo ancora sentito …….
Grazie Betti, abbiamo controllato e “superazione” per quanto suoni strano esiste davvero. Abbiamo comunque sostituito la parola nel testo ed abbiamo anche pensato per un momento di cambiarla per Superatoso inventando cosí una nuova parola
È stupefacente come anziché apprezzare un articolo di rilevante interesse per tutelare la vita di persone costrette a subire soprusi incivili da condomini ebeti, ci siano appunti mossi sulla grammatica: per questo sprofondiamo nella barbarie. Grazie per la completa informazione sul caso.