
La situazione, tratta da un caso reale:
Un inquilino modello si vede un giorno comunicare da parte dell’amministratore di condominio la possibile interruzione dell’ uso dell’ascensore, giustificando il fatto con un ritardo di mesi nel versamento delle spese di condominio da parte del proprietario.
L’inquilino, che non ha mai effettuato un ritardo nel versamento del canone con le rispettive spese condominiali previste dal contratto sottoscritto con il propietario, chiede consiglio per sapere cosa puó fare in questo caso.
Dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978, si evince che una parte delle spese condominiali é a carico del conduttore.
Come abbiamo potuto vedere piú approfonditamente nel post “Chi paga le spese condominiali?”
Si tratta per esempio di tutte quelle spese per l’illuminazione delle parti comuni, quelle per il servizio idrico ed ancora la pulizia delle scale e la manutenzione dell’ascensore.
Se invece parliamo di spese per l’assicurazione, questa spetta al proprietario mentre il costo del portiere grava per il 90% sul conduttore.
Il conduttore potrá richiedere tanto al propietario quanto all’amministratore le ricevute e i giustificativi delle spese richieste.
La legge chiarisce che le spese di condominio sono oneri accessori che rientrano nel contratto di locazione e obbligano il conduttore al versamento delle stesse insieme al canone di affitto al proprietario.
Quest’ultimo é l’unico diretto obbligato e responsabile nel versamento delle stesse all’amministratore di condominio.
Nel caso riportato, a seconda degli elementi dati si puó supporre che si tratti di una truffa o un’appropriazione indebita da parte del proprietario che risulta essere il responsabile diretto del non avvenuto versamento delle stesse.
E a cui il condominio dovrá far causa per chiarire le realistiche motivazioni del non versamento delle stesse e richiedere il pagamento forzato degli arretrati.
Come soluzione provvisoria si potrebbe arrivare ad ipotizzare un accollo di quelle spese direttamente imputabili al conduttore, il quale potrebbe effettuare il versamento diretto delle stesse all’amministratore al fine di non vedersi sospendere l’erogazione dei servizi condominiali fino al chiarimento legale col proprietario.
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