
Cosa succede se dopo aver tentato la via della trattativa l’inquilino moroso continua a non pagare ciò che vi corrisponde?
Non vi rimane altro da fare che sfrattarlo. Però come si sfratta l’inquilino moroso? Qual è la procedura da seguire?
L’ atto di intimidazione
Il locatore a questo punto è costretto ad avviare un atto di intimidazione e citazione attraverso il quale intima al conduttore lo sfratto e nello stesso tempo lo cita in giudizio in una data determinata. Questa prima fase può aver esito diverso se il conduttore:
- non si costituisce, o si costituisce ma non si oppone. In questo caso il giudice, se vi sono i presupposti, emette ordinanza con cui convalida lo sfratto per morosità al fine di ottenere il rilascio forzato dell’immobile attraverso l’ufficiale giudiziario (cosiddetta esecuzione forzata).
- si oppone, il giudice non può convalidare lo sfratto, ed il giudizio deve proseguire secondo le regole delle cause ordinarie, con tempi più lunghi. Questa fase si conclude con la pronuncia di una sentenza.
- si costituisce ma chiede un termine per pagare. In questo caso il giudice da 90 giorni di tempo per riparare il debito e fissa l’udienza entro i 10 giorni dopo la scadenza de 90 giorni . Se il moroso rifiuta di pagare entro la successiva udienza, viene pronunciato lo sfratto.
Come l’inquilino può evitare lo sfratto pagando gli arretrati
L’inquilino moroso può evitare la pronunzia della convalida dello sfratto pagando le somme arretrate secondo una delle tre modalità:
- Prima dell’udienza di comparizione;
- All’udienza di comparizione, in questo caso il giudice non può dichiarare la risoluzione del contratto e, pertanto, la locazione proseguirà fino alla scadenza naturale.
- Entro il termine concesso dal giudice (90 giorni).
Come avviene materialmente lo sfratto
Il giudice, avendo accertato la morosità, condanna il conduttore, con l’ordinanza di convalida, al rilascio dell’immobile.
L’ordinanza è esecutiva questo significa che il locatore può avviare l’esecuzione forzata per il rilascio e l’atto di precetto in cui intima al conduttore di rilasciare l’immobile entro i 10 giorni dalla notifica. Se passati i 10 giorni dalla notifica l’immobile non viene rilasciato volontariamente, il locatore può procedere all’esecuzione forzata per il rilascio chiedendo l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
L’ufficiale giudiziario notifica (almeno 10 giorni prima della data fissata per lo sfratto) all’inquilino moroso un avviso di rilascio con il quale lo avverte di liberare immediatamente l’immobile e comunica la data e l’ora del suo accesso.
Una volta recatosi presso l’immobile, il rilascio avviene attraverso l’immissione del locatore nel possesso del prioprio immobile e l’ingiunzione al conduttore di riconoscere il nuovo possessore.
Come recuperare i canoni di locazione non pagati?
Per recuperare i canoni di locazione non pagati, non occorre intraprendere un’altra procedura, ma è lo stesso giudice che emette un decreto ingiuntivo insieme alla pronuncia dell’ordinanza di convalida.
fonte: laleggepertutti
Tags: inquilini
Buongiorno , mi trovo nella seguente condizione :
nel mese di novembre 2016 ho affittato un appartamentino arredato ad una coppia di ragazzi la cui ragazza e’ incinta …….Purtroppo i ragazzi erano senza lavoro per cui a garanzia delle obbligazioni ho inserito nel contratto di locazione anche un genitore (peraltro persona della buona borghesia )che si ‘e fatto carico di pagare i canoni .
Solo dopo due mesi , nel mese di gennaio il canone non mi e’ stato versato , per cui ho rchiesto al genitore di onorare il debito . Haime’ (non so’ il motivo ) il genitore si e’ rifiutato di corrispondere il dovuto ) Non soloma ha chiesto di essere estromesso da contratto .(posso pensare che abbiano avuto diverbi al loro interno
Faccio poi presente che il contratto prevedeva l’obbligo di farsi carico dei contratti di fornitira gas ed elettrico , cosa che ad oggi non e’ stata effettuata benche’ abbia fatto diversi solleciti
Mi sono rivolto ad un legale il quale mi ha suggerito , anzi imposto di non staccare le forniiture . Volevo dare disdetta affinche’ si trovassero obbligati a provvedervi , ma allo stato dei fatti non so’ come procedere .
L’avvocato mi dice che un ‘atto del genere dal punto di vista sostanziale e’ corretto ma non dal punto di vista formale . Per caso ho sbagliato avvocato ???
Riccardo
Buongiorno Riccardo,
la situazione è piuttosto complessa, la invitiamo a chiedere alla nostra Community. I nostri esperti sapranno congliarla al meglio.