
Se nell’ultima riunione di condominio tu e i tuoi vicini avete pensato di tagliare le spese delle pulizie delle scale, oppure state considerando di prendere questa decisione, vi sarà utile conoscere cosa dice la legge in merito.
La questione è stata affrontata di recente da una sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 29220/18.), che ha stabilito un precedente utile a comprendere come interpretare le norme del codice civile in materia di ripartizione delle spese del servizio di pulizia. Come agire dunque in caso di sostituzione dello stesso con l’opera individuale dei condomini? Facciamo un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire come i condòmini debbano comportarsi scegliendo di procedere personalmente, o attraverso il pagamento di personale ad hoc, alle pulizie condominiali.
L’assemblea dei condòmini ha senza dubbio il potere di stabilire quali spese affrontare e quali no: di conseguenza ha la facoltà di tagliare i costi del servizio pulizia. In questa situazione l’amministratore non ha voce in capitolo, essendo un esecutore della volontà del gruppo.
Non è possibile, però, deliberare a maggioranza l’obbligo per tutti i condòmini di pulire le scale in proprio o di pagare qualcuno che lo faccia in propria vece (per esempio collaboratori domestici). Si tratterebbe, infatti, di un obbligo che viola le regole del codice civile secondo le quali la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire secondo millesimi.
Per giungere a una deroga di tale norma è necessario che tutti i condòmini siano a favore di questa proposta. Per modificare il sistema delle pulizie condominiali, affidandole a turno ai vari inquilini (o a persone da essi delegati a proprie spese) è dunque richiesta l’unanimità. La delibera condominiale approvata a maggioranza è da considerarsi nulla.
Come ha riportato la sentenza della Cassazione, «La ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono». Tale indicazione trova la propria ratio nella considerazione di fatto che «i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi».
Provvedere alle pulizie condominiali in proprio prevede l’obbligo di far fronte ad alcune spese (acquisto di prodotti chimici, scope, aspirapolveri) e di dovere effettivamente pulire. In alternativa si potrebbe pagare qualcun’altro per farlo, ma in quel caso si avrebbe la ricaduta di un costo comune sul singolo: dato che non tutti i condòmini usufruiscono dei servizi di collaboratori domestici, sarebbe quindi un obbligo imposto che viola le regole del codice civile.
In conclusione, è possibile affidare le pulizie delle scale a uno dei condomini, oppure accordarsi e pulire le scale a turno: qualunque sia la decisione, essa dev’essere presa all’unanimità. займ на карту без отказа онлайн 18
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Ma quando l’appartamento è dato in affitto, a chi spetta la decisione? Secondo il mio amministratore, il condòmino è il proprietario e partecipa lui in assemblea. E potrebbe decidere per l’inquilino? Mi pare strano.